Art. 8 Monitoraggio e coordinamento (articolo 51, l.r. 35/2015) 1. L'attivita' di monitoraggio in merito alle autorizzazioni e concessioni in essere, effettuata dalla struttura regionale competente, concerne in particolare: a) la tipologia delle cave e lo stato di avanzamento del progetto di coltivazione e di ripristino; b) la frequenza e la distribuzione sul territorio dei controlli eseguiti da parte dei soggetti competenti; c) gli esiti dei controlli e i conseguenti provvedimenti adottati. 2. La Regione assicura forme di coordinamento tra i soggetti competenti in materia di vigilanza e controllo attraverso la banca dati di cui all'articolo 7, anche ai fini della definizione condivisa di criteri per lo svolgimento delle attivita' di competenza, per aumentarne l'efficacia ed evitare duplicazioni non necessarie. 3. La struttura regionale competente, ove ritenuto necessario, puo' convocare tavoli tecnici, articolati per aree geografiche o per ambiti tematici, con i rappresentanti degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 7 con il compito di analizzare congiuntamente i report e altre informazioni contenute nella banca dati utili ad indirizzare la successiva attivita' di controllo ed elaborare linee guida, modelli di riferimento, modalita' operative ed ogni altro elemento utile per la predisposizione degli elaborati tecnici di cui al capo II.