Art. 8
Monitoraggio e coordinamento
(articolo 51, l.r. 35/2015)
1. L'attivita' di monitoraggio in merito alle autorizzazioni e
concessioni in essere, effettuata dalla struttura regionale
competente, concerne in particolare:
a) la tipologia delle cave e lo stato di avanzamento del progetto
di coltivazione e di ripristino;
b) la frequenza e la distribuzione sul territorio dei controlli
eseguiti da parte dei soggetti competenti;
c) gli esiti dei controlli e i conseguenti provvedimenti
adottati.
2. La Regione assicura forme di coordinamento tra i soggetti
competenti in materia di vigilanza e controllo attraverso la banca
dati di cui all'articolo 7, anche ai fini della definizione condivisa
di criteri per lo svolgimento delle attivita' di competenza, per
aumentarne l'efficacia ed evitare duplicazioni non necessarie.
3. La struttura regionale competente, ove ritenuto necessario, puo'
convocare tavoli tecnici, articolati per aree geografiche o per
ambiti tematici, con i rappresentanti degli enti di cui al comma 1
dell'articolo 7 con il compito di analizzare congiuntamente i report
e altre informazioni contenute nella banca dati utili ad indirizzare
la successiva attivita' di controllo ed elaborare linee guida,
modelli di riferimento, modalita' operative ed ogni altro elemento
utile per la predisposizione degli elaborati tecnici di cui al capo
II.