Art. 9 
 
                Attivita' di controllo della Regione 
                     (articolo 51, l.r. 35/2015) 
 
  1. In attuazione dell'articolo 51, comma 3, la struttura  regionale
competente  programma  l'attivita'  di  controllo  della  Regione  in
stretta correlazione con gli esiti del monitoraggio tenendo conto dei
criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c). 
  2.  L'attivita'   di   controllo   avviene   attraverso   verifiche
sull'attivita'  dei  siti  estrattivi  in  ordine  al  rispetto   dei
contenuti   e    prescrizioni    dell'autorizzazione    all'esercizio
dell'attivita' estrattiva e degli altri contenuti di cui all'articolo
50, comma 2, l.r. 35/2015. Ove  ritenuto  necessario  l'attivita'  di
controllo  comprende  l'effettuazione  di   sopralluoghi   nei   siti
estrattivi e puo' essere svolta in collaborazione con altri  soggetti
competenti in materia di vigilanza e controllo. 
  3.  Il  personale  incaricato  all'esercizio  delle   funzioni   di
controllo, dotato di apposita tessera regionale di riconoscimento, ha
facolta'  di  prendere  visione  della   documentazione   tecnica   e
amministrativa relativa all'attivita' di cava, nonche' di accedere al
sito estrattivo. 
  4.  I  soggetti  esercenti  l'attivita'  di  cava  sono  tenuti   a
comunicare alla Regione tutte le informazioni richieste ai fini della
verifica, in particolare le  generalita'  del  legale  rappresentante
dell'azienda, del direttore dei lavori, di eventuale  altro  soggetto
responsabile, nonche' ogni relativa variazione. 
  5. Il responsabile della struttura regionale competente  adotta  un
elenco dei controlli amministrativi da  effettuarsi  nelle  verifiche
dirette di cui al comma 2. 
  6.  L'esercizio  dell'attivita'  di  controllo   viene   comunicata
preliminarmente al comune anche al fine  di  rendere  disponibile  la
documentazione necessaria. 
  7. Dell'esito del controllo effettuato in ordine  al  rispetto  dei
contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione e degli altri  contenuto
dell'articolo 50, comma 2, della l.r. 35/2015, viene resa informativa
agli enti di cui all'articolo 7, comma 1,  eventualmente  interessati
per l'esercizio dell'attivita' di competenza e comunque ai fini di un
riscontro.