Art. 13 
 
                   Determinazione dei canoni sulle 
                      utilizzazioni delle acque 
 
  1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
legge,  la  Giunta  regionale,  con  deliberazione,   stabilisce   in
relazione a ciascuna categoria d'uso: 
    a) i valori dei parametri di  riferimento  di  cui  all'art.  11,
comma 1, lettera c), ai  fini  della  determinazione  del  canone  da
corrispondere  annualmente  per  le  utilizzazioni  delle  acque,  ad
eccezione dell'uso domestico; 
    b) l'entita' delle riduzioni e o maggiorazioni  da  applicare  ai
canoni annui, determinati  sulla  base  dei  parametri  di  cui  alla
lettera a), nel rispetto dei casi e  delle  modalita'  stabilite  dal
regolamento di cui all'art. 11, comma 1, lettera c); 
    c) la decorrenza dei canoni annui nonche' le  relative  modalita'
di pagamento e di riscossione dei medesimi. 
  2. La  Giunta  regionale  provvede,  a  cadenza  almeno  triennale,
all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del  tasso
di  inflazione  programmato,  tenendo  conto  dei   risultati   della
valutazione di cui al comma 3,  nonche'  delle  eventuali  misure  di
incentivazione stabilite  dagli  accordi  e  contratti  di  programma
stipulati ai sensi dell'art. 101, comma 10, del  decreto  legislativo
n. 152/2006. 
  3. La Giunta regionale provvede,  con  le  cadenze  previste  dalla
pianificazione distrettuale. alla valutazione  dell'impatto  sociale,
ambientale ed economico conseguente all'applicazione  dei  canoni  di
concessione e delle licenze di attingimento calcolati sulla base  dei
parametri di cui all'art. 11, comma 1,  lettera  c),  anche  ai  fini
degli adempimenti di cui all'art.  119  del  decreto  legislativo  n.
152/2006.