Art. 14 
 
                  Funzioni di vigilanza e controllo 
 
  1. Spettano alla Regione le funzioni di vigilanza e  controllo  sul
rispetto degli obblighi e divieti contenuti nei  regolamenti  di  cui
all'art. 11 e l'applicazione delle sanzioni  amministrative  previste
dal decreto legislativo152/2006 e dall'art. 15. 
  2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono  attribuiti  i
poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi  in
base alle leggi vigenti. 
  3. La Regione esercita altresi' le funzioni di autorita' competente
ai sensi degli articoli 9 e 10  della  legge  regionale  28  dicembre
2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).