Art. 16 
 
           Documento operativo per la gestione sostenibile 
                   degli usi della risorsa idrica 
 
  1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale  sono
definite le finalita' e gli obiettivi per la razionale  utilizzazione
delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 56, comma  1,  lettera  h),
del decreto legislativo n. 152/2006, in coerenza con le strategie  di
intervento  stabilite  dal  programma  regionale  di  sviluppo,   nel
rispetto della normativa nazionale di riferimento. 
  2. La Giunta regionale, con deliberazione,  approva  annualmente  e
con riferimento all'anno in corso,  il  documento  operativo  per  la
gestione  sostenibile  degli   usi   delle   acque   superficiali   e
sotterranee, finalizzato  a  garantire  un'equilibrata  distribuzione
della  risorsa  disponibile,  nel  rispetto   di   quanto   stabilito
dall'autorita' di bacino ai sensi degli articoli 65 e 145 del decreto
legislativo n. 152/2006. 
  3.  Il  documento  di  cui  al  comma  2,  individuato  per  bacini
idrografici, e'  approvato  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  e
definisce: 
    a) l'aggiornamento, ove necessario, del quadro conoscitivo di cui
all'art. 11, comma 3, con particolare riferimento alla revisione  del
censimento delle utilizzazioni  effettuato  ai  sensi  dell'art.  95,
comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006; 
    b)  il  riparto,  su  proiezione  quinquennale,   della   risorsa
disponibile nei vari usi ed i relativi aggiornamenti, nel rispetto  e
secondo le priorita' di cui all'art. 167 del decreto  legislativo  n.
152/2006; 
    c) l'eventuale programma  di  revisione  delle  utilizzazioni  in
essere,  conseguente  al  censimento  di   cui   alla   lettera   a),
dimensionato sulla base dei fabbisogni dell'utenza e degli  eventuali
deficit accertati  tra  fabbisogni  e  disponibilita';  nel  caso  di
deficit accertati tra fabbisogni e disponibilita',  sono  individuate
soglie quantitative e punti di controllo che possano  consentire  una
gestione dinamica delle concessioni in essere al fine  di  assicurare
una adeguata ponderazione tra i vari usi; 
    d) il programma degli interventi per  approvvigionamenti  ad  uso
plurimo o diverso dal potabile, e comunque non afferenti al  servizio
idrico integrato, necessari per il soddisfacimento dei  fabbisogni  e
per  la  gestione   sostenibile   della   risorsa   e   il   relativo
cronoprogramma, in coerenza con le previsioni nell'elenco annuale del
programma triennale regionale delle opere pubbliche di  cui  all'art.
128 del decreto legislativo n. 163/2006,  e  in  conformita'  con  le
disposizioni del medesimo articolo. 
  4. In coerenza con le previsioni del PTA, il documento  di  cui  al
comma 2, definisce  altresi'  le  azioni  necessarie  a  fronteggiare
potenziali situazioni di crisi  idrica  e  a  mitigarne  gli  effetti
sull'intero sistema territoriale ambientale  e  produttivo,  dettando
indirizzi per la tempestiva  adozione  di  misure  ed  interventi  da
attuare in caso di dichiarazione di emergenza idropotabile. 
  5. Il documento, compatibilmente  con  i  vincoli  derivanti  dalla
finanza pubblica e dalle norme in materia di  pareggio  di  bilancio,
individua le risorse del bilancio regionale per  la  progettazione  o
realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera d). 
  6. Il documento puo' essere approvato per stralci funzionali e puo'
essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.