Art. 10 
 
            Sistema informativo ambientale e territoriale 
 
  1. La Provincia cura la raccolta, l'elaborazione e  l'aggiornamento
dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'ambiente e  al
territorio   attraverso   il   sistema   informativo   ambientale   e
territoriale (SIAT), per assicurare il  supporto  alle  attivita'  di
gestione e di  governo  del  territorio  svolte  dall'amministrazione
provinciale  e  dalle  amministrazioni  locali.  I  dati  informativi
contenuti  nel  SIAT  costituiscono  la  base  obbligatoria  per   la
redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. 
  2. Il SIAT costituisce il sistema informativo integrato e  unitario
a supporto  dell'intero  sistema  della  programmazione  territoriale
della Provincia, delle comunita', dei  comuni  e  della  funzione  di
valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale. 
  3. Il STAT contiene gli elementi conoscitivi desunti dal  PUP,  dai
piani di settore della Provincia, dagli strumenti  di  pianificazione
territoriale delle comunita' e dei comuni e le ulteriori informazioni
trasmesse dalla Provincia, dalle comunita' e dai comuni, comprese  le
informazioni ambientali, ai sensi del decreto legislativo  19  agosto
2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE  sull'accesso  del
pubblico all'informazione ambientale). 
  4. Per i fini del comma 1 la giunta provinciale stabilisce: 
  a) i contenuti del SIAT e le sue articolazioni; 
  b) i criteri e le modalita'  per  la  trasmissione,  lo  scambio  e
l'integrazione di dati e  informazioni  e  per  il  collegamento  dei
sistemi  informativi  tra  le  strutture  provinciali  competenti  in
materia di territorio e ambiente, gli enti territoriali e  gli  altri
soggetti interessati ai processi di pianificazione territoriale; 
  c) i criteri di validazione dei dati acquisiti dal SIAT; 
  d) le specificazioni tecniche e informative che  la  Provincia,  le
comunita'  e  i  comuni  devono  rispettare  nella  redazione   degli
strumenti   di   pianificazione    territoriale,    per    garantirne
l'uniformita' e l'omogeneita' e per assicurarne l'integrazione con il
SIAT. 
  5. Quando gli strumenti di pianificazione  territoriale  rispettano
le specifiche tecniche e informative stabilite dal comma  4,  lettera
d), e fanno riferimento a dati informativi contenuti nel  SIAT,  tali
dati formano parte integrante dei medesimi strumenti.