Art. 11
Informatizzazione
delle procedure urbanistiche ed edilizie
1. La Provincia promuove l'informatizzazione delle procedure
urbanistiche ed edilizie per:
a) la semplificazione e la dematerializzazione della gestione delle
pratiche e dell'attivita' istruttoria;
b) la consultazione e la gestione digitale degli strumenti
urbanistici e delle pratiche edilizie;
c) il monitoraggio dell'attivita' urbanistica ed edilizia per la
gestione efficace delle politiche di trasformazione del territorio.
2. Per i fini del comma 1:
a) la documentazione dei piani urbanistici necessaria per la loro
approvazione e' presentata anche in formato digitale secondo le
specifiche tecniche e informative di cui all'art. 10, comma 4,
lettera d);
b) la documentazione progettuale necessaria per la presentazione
della domanda di permesso di costruire o della SCIA e' presentata
anche in formato digitale e con le modalita' definite dal regolamento
urbanistico-edilizio provinciale di cui all'art. 74.
3. Il professionista incaricato dell'elaborazione della
documentazione progettuale attesta la corrispondenza della copia
digitale con la documentazione cartacea presentata in scala grafica.