Art. 11 
 
                          Informatizzazione 
              delle procedure urbanistiche ed edilizie 
 
  1.  La  Provincia  promuove  l'informatizzazione  delle   procedure
urbanistiche ed edilizie per: 
  a) la semplificazione e la dematerializzazione della gestione delle
pratiche e dell'attivita' istruttoria; 
  b)  la  consultazione  e  la  gestione  digitale  degli   strumenti
urbanistici e delle pratiche edilizie; 
  c) il monitoraggio dell'attivita' urbanistica ed  edilizia  per  la
gestione efficace delle politiche di trasformazione del territorio. 
  2. Per i fini del comma 1: 
  a) la documentazione dei piani urbanistici necessaria per  la  loro
approvazione e' presentata  anche  in  formato  digitale  secondo  le
specifiche tecniche e  informative  di  cui  all'art.  10,  comma  4,
lettera d); 
  b) la documentazione progettuale necessaria  per  la  presentazione
della domanda di permesso di costruire o  della  SCIA  e'  presentata
anche in formato digitale e con le modalita' definite dal regolamento
urbanistico-edilizio provinciale di cui all'art. 74. 
  3.   Il   professionista   incaricato    dell'elaborazione    della
documentazione progettuale  attesta  la  corrispondenza  della  copia
digitale con la documentazione cartacea presentata in scala grafica.