Art. 13
Comitato provinciale
per la cultura architettonica e il paesaggio
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa
legge, e' istituito il comitato provinciale per la cultura
architettonica e il paesaggio, per migliorare la qualita'
architettonica e l'inserimento nel contesto paesaggistico degli
interventi urbanistici ed edilizi. Il comitato e' composto da
professionisti di provata esperienza nella progettazione
architettonica, paesaggistica e urbana nel contesto alpino, e ha
funzioni consultive.
2. Il comitato, in particolare:
a) valuta la progettazione di interventi pubblici e privati, anche
relativi alla sistemazione di spazi aperti, ed eventualmente propone
soluzioni alternative per migliorare la qualita' architettonica,
l'inserimento nel contesto paesaggistico e la connessione tra spazi
pubblici e privati;
b) fornisce alle amministrazioni pubbliche un supporto
specialistico in materia di paesaggio e di assetto urbano, per il
perseguimento degli obiettivi istituzionali di qualificazione del
territorio e per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.
3. Il comitato si esprime con pareri non vincolanti, su richiesta
di soggetti pubblici o privati. Il comitato definisce le proprie
modalita' di funzionamento.
4. Il comitato e' nominato con deliberazione della giunta
provinciale e rimane in carica per tre anni. Al termine dell'incarico
il comitato trasmette alla giunta provinciale una relazione
conclusiva sull'attivita' svolta. La relazione e' pubblicata nel sito
istituzionale della Provincia, secondo quanto stabilito dalla giunta
provinciale, ed e' divulgata dall'Osservatorio del paesaggio.
5. Con deliberazione della giunta provinciale sono definiti:
a) i criteri e le modalita' di selezione dei progetti da sottoporre
al parere facoltativo del comitato, tenendo conto della
strategicita', dell'impatto sul territorio, dell'interesse
architettonico;
b) i criteri di determinazione dei corrispettivi e del rimborso
delle spese per i componenti del comitato;
c) ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di
quest'articolo.
6. Il rilascio del parere di cui al comma 3 non comporta costi a
carico dei richiedenti. I costi di funzionamento del comitato sono a
carico del bilancio provinciale.