Art. 13 
 
                        Comitato provinciale 
            per la cultura architettonica e il paesaggio 
 
  1. Entro quattro mesi dalla data di entrata  in  vigore  di  questa
legge,  e'  istituito  il  comitato  provinciale   per   la   cultura
architettonica  e  il   paesaggio,   per   migliorare   la   qualita'
architettonica  e  l'inserimento  nel  contesto  paesaggistico  degli
interventi  urbanistici  ed  edilizi.  Il  comitato  e'  composto  da
professionisti   di   provata    esperienza    nella    progettazione
architettonica, paesaggistica e urbana  nel  contesto  alpino,  e  ha
funzioni consultive. 
  2. Il comitato, in particolare: 
  a) valuta la progettazione di interventi pubblici e privati,  anche
relativi alla sistemazione di spazi aperti, ed eventualmente  propone
soluzioni alternative  per  migliorare  la  qualita'  architettonica,
l'inserimento nel contesto paesaggistico e la connessione  tra  spazi
pubblici e privati; 
  b)   fornisce   alle   amministrazioni   pubbliche   un    supporto
specialistico in materia di paesaggio e di  assetto  urbano,  per  il
perseguimento degli obiettivi  istituzionali  di  qualificazione  del
territorio e per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica. 
  3. Il comitato si esprime con pareri non vincolanti,  su  richiesta
di soggetti pubblici o privati.  Il  comitato  definisce  le  proprie
modalita' di funzionamento. 
  4.  Il  comitato  e'  nominato  con  deliberazione   della   giunta
provinciale e rimane in carica per tre anni. Al termine dell'incarico
il  comitato  trasmette  alla  giunta   provinciale   una   relazione
conclusiva sull'attivita' svolta. La relazione e' pubblicata nel sito
istituzionale della Provincia, secondo quanto stabilito dalla  giunta
provinciale, ed e' divulgata dall'Osservatorio del paesaggio. 
  5. Con deliberazione della giunta provinciale sono definiti: 
  a) i criteri e le modalita' di selezione dei progetti da sottoporre
al   parere   facoltativo   del   comitato,   tenendo   conto   della
strategicita',   dell'impatto    sul    territorio,    dell'interesse
architettonico; 
  b) i criteri di determinazione dei  corrispettivi  e  del  rimborso
delle spese per i componenti del comitato; 
  c)   ogni   altro   aspetto   necessario   per   l'attuazione    di
quest'articolo. 
  6. Il rilascio del parere di cui al comma 3 non  comporta  costi  a
carico dei richiedenti. I costi di funzionamento del comitato sono  a
carico del bilancio provinciale.