Art. 14
Formazione permanente in materia
di pianificazione territoriale e di paesaggio
1. La Provincia realizza programmi di formazione e aggiornamento
permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio
attivando una scuola per il territorio e il paesaggio nell'ambito
della societa' per la formazione permanente del personale prevista
dall'art. 35 della legge provinciale n. 3 del 2006.
2. Per i fini del comma 1 la Provincia nomina comitato scientifico
della scuola per il territorio e il paesaggio, al quale sono affidati
i compiti d'indirizzo e di coordinamento per la programmazione e la
realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di
pianificazione territoriale e di paesaggio, e in cui sono
rappresentati:
a) almeno due componenti designati dalla giunta provinciale su
proposta dell'assessore competente in materia di urbanistica;
b) due esperti scelti fra due terne proposte dall'ordine degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e dall'ordine
degli ingegneri;
c) un rappresentante del consorzio dei comuni trentini.
3. I programmi di formazione sono effettuati in coordinamento con
le iniziative formative del consorzio dei comuni trentini e si
propongono in particolare di:
a) fornire a dipendenti pubblici, professionisti e soggetti
economici che operano nel settore dell'urbanistica, della tutela del
paesaggio, dell'architettura e dell'edilizia sostenibile una
specifica formazione o l'approfondimento e l'aggiornamento in tali
materie;
b) organizzare in via prioritaria corsi di aggiornamento per i
componenti delle CPC e per i dipendenti delle strutture della
Provincia che operano nel settore dell'urbanistica, della tutela del
paesaggio e dell'edilizia.