Art. 14 
 
                  Formazione permanente in materia 
            di pianificazione territoriale e di paesaggio 
 
  1. La Provincia realizza programmi di  formazione  e  aggiornamento
permanente in materia di pianificazione territoriale e  di  paesaggio
attivando una scuola per il territorio  e  il  paesaggio  nell'ambito
della societa' per la formazione permanente  del  personale  prevista
dall'art. 35 della legge provinciale n. 3 del 2006. 
  2. Per i fini del comma 1 la Provincia nomina comitato  scientifico
della scuola per il territorio e il paesaggio, al quale sono affidati
i compiti d'indirizzo e di coordinamento per la programmazione  e  la
realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in  materia  di
pianificazione  territoriale  e  di  paesaggio,   e   in   cui   sono
rappresentati: 
  a) almeno due componenti  designati  dalla  giunta  provinciale  su
proposta dell'assessore competente in materia di urbanistica; 
  b) due esperti scelti fra  due  terne  proposte  dall'ordine  degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori  e  dall'ordine
degli ingegneri; 
  c) un rappresentante del consorzio dei comuni trentini. 
  3. I programmi di formazione sono effettuati in  coordinamento  con
le iniziative formative  del  consorzio  dei  comuni  trentini  e  si
propongono in particolare di: 
  a)  fornire  a  dipendenti  pubblici,  professionisti  e   soggetti
economici che operano nel settore dell'urbanistica, della tutela  del
paesaggio,  dell'architettura   e   dell'edilizia   sostenibile   una
specifica formazione o l'approfondimento e  l'aggiornamento  in  tali
materie; 
  b) organizzare in via prioritaria  corsi  di  aggiornamento  per  i
componenti delle  CPC  e  per  i  dipendenti  delle  strutture  della
Provincia che operano nel settore dell'urbanistica, della tutela  del
paesaggio e dell'edilizia.