Art. 15 
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme  in
  materia di governo dell'autonomia del Trentino). 
  1. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale
n. 3 del 2006 le parole; «e, in tale ambito, del patto di stabilita'»
sono soppresse. 
  2. Dopo il comma 2-quater dell'art. 9 della legge provinciale n.  3
del 2006 e' inserito il seguente: 
  «2-quinquies. La Provincia, le comunita' e i  comuni  sottoscrivono
accordi di  programma  per  orientare  l'esercizio  coordinato  delle
rispettive funzioni alla  realizzazione  di  interventi  di  sviluppo
locale e di coesione territoriale. Gli  accordi  vincolano  l'impiego
delle   risorse,   ferme   restando   le   competenze   degli    enti
sottoscrittori. Per queste finalita' e' costituito un fondo presso la
comunita', alimentato da risorse provinciali in  materia  di  finanza
locale e da risorse comunali. I criteri di riparto e le modalita'  di
utilizzo delle risorse  provinciali  sono  disciplinati  da  apposita
delibera della Giunta provinciale d'intesa  con  il  Consiglio  delle
autonomie locali; se l'intesa non e' raggiunta  entro  trenta  giorni
dal ricevimento della richiesta, la Provincia puo' approvare i propri
provvedimenti, dando  atto  delle  motivazioni  relative  al  mancato
accoglimento delle  osservazioni  formulate.  La  destinazione  delle
risorse conferite dai comuni e' stabilita in un'apposita  intesa  tra
la comunita' e i comuni che alimentano il fondo,  previo  parere  del
consiglio di comunita'; se l'intesa non e' raggiunta entro il termine
stabilito nel provvedimento che disciplina il riparto  delle  risorse
provinciali, la destinazione delle risorse  dei  comuni  e'  definita
dalla Giunta provinciale nel rispetto  delle  modalita'  di  utilizzo
individuate dal  medesimo  provvedimento  di  riparto  e  sentite  le
comunita' interessate.». 
  3. La rubrica dell'art. 23 della legge provinciale n. 3 del 2006 e'
sostituita dalla seguente: «Concorso all'equilibrio  finanziario  del
sistema provinciale». 
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma
2 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.