Art. 16 
 
Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre  2010,  n.  27,  in
               materia di personale degli enti locali 
 
  1. Nella rubrica dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010
le parole: «al patto di stabilita' interno e» sono soppresse. 
  2. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 e'
sostituito dal seguente: 
  «1.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2016   cessano   di
applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli  obblighi
relativi al patto di stabilita' interno  con  riferimento  agli  enti
locali e ai loro  enti  e  organismi  strumentali.  Gli  enti  locali
assicurano il pareggio di  bilancio  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa statale e provinciale  in  materia  di  armonizzazione  dei
bilanci. Per l'anno 2016, in attesa della  piena  applicazione  della
normativa in materia di armonizzazione, gli enti locali assicurano il
conseguimento di un saldo non negativo in termini di  competenza  tra
le entrate finali e le spese finali, computando tra le entrate  e  le
spese finali anche il fondo pluriennale  vincolato,  al  netto  della
quota  rinveniente  dal  ricorso  all'indebitamento.  Con  successivo
provvedimento, adottato d'intesa  tra  la  Giunta  provinciale  e  il
Consiglio delle autonomie  locali,  sono  definite  le  modalita'  di
calcolo  del  predetto  saldo  di  competenza  e  le   modalita'   di
monitoraggio delle  sue  risultanze,  nel  rispetto  degli  obiettivi
fissati per il sistema territoriale provinciale  integrato  ai  sensi
dell'art. 79 dello Statuto.». 
  3. Alla fine del comma 1-bis dell'art. 8 della legge provinciale n.
27 del 2010  sono  inserite  le  parole:  «Per  i  comuni  sottoposti
all'obbligo di gestione associata  obbligatoria  ai  sensi  dell'art.
9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006, e per i comuni che hanno
superato positivamente il referendum per  la  fusione,  il  piano  di
miglioramento e' sostituito da un progetto  di  riorganizzazione  dei
servizi relativo alla gestione associata e alla  fusione,  dal  quale
risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato  al
conseguimento dell'obiettivo imposto  alla  scadenza  del  31  luglio
2019.». 
  4. Il numero 1) della lettera a) del  comma  3  dell'art.  8  della
legge provinciale n. 27 del 2010 e' sostituito dai seguente: 
  «1) i comuni e le comunita'  possono  assumere  personale  a  tempo
indeterminato nel limite del 25 per cento della spesa  corrispondente
alle cessazioni dal servizio  verificatesi  presso  gli  enti  locali
della provincia nell'anno precedente; il  Consiglio  delle  autonomie
locali rileva, con cadenza almeno semestrale,  la  spesa  disponibile
per nuove assunzioni  e  definisce  le  sue  modalita'  di  utilizzo,
eventualmente  anche  attraverso  diretta  autorizzazione  agli  enti
richiedenti. Entro il 30 luglio 2016, a seguito della valutazione dei
progetti di organizzazione delle gestioni associate obbligatorie,  la
Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali,
puo' ridefinire la percentuale di risparmio  utilizzabile  per  nuove
assunzioni da parte  dei  comuni  soggetti  all'obbligo  di  gestione
associata. Per il  personale  addetto  alle  funzioni  esercitate  in
gestione associata ai sensi dell'art. 9-bis della  legge  provinciale
n. 3 del 2006, le autorizzazioni sono  richieste  dall'ente  capofila
individuato  nella  convenzione  d'ambito,   o   sottoscritte   dalla
maggioranza dei sindaci che formano l'ambito  di  riferimento,  anche
per conto degli  altri  enti  associati.  Possono  essere  portate  a
termine nel corso del 2016 le assunzioni autorizzate  nel  2015,  nel
rispetto della disciplina vigente per tale anno. I comuni  che  hanno
adottato  piani  di  prepensionamento   calcolano   singolarmente   e
direttamente la quota di risparmio dalle cessazioni dal  servizio  di
proprio personale e la utilizzano autonomamente per le assunzioni. E'
sempre ammessa l'assunzione per mobilita' di personale  del  comparto
autonomie locali, fermo restando che  i  posti  lasciati  liberi  per
mobilita' non possono essere conteggiati  ai  fini  del  calcolo  del
risparmio di spesa dovuto a cessazione dal servizio;». 
  5. Al numero 2) della lettera a) del  comma  3  dell'art.  8  della
legge  provinciale  n.  27  del  2010  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) dopo le  parole:  «o  per  assicurare  lo  svolgimento  di  un
servizio pubblico essenziale» sono inserite le  seguenti:  «o  di  un
servizio i  cui  oneri  sono  completamente  coperti  dalle  relative
entrate tariffarie a condizione che  cio'  non  comporti  aumenti  di
imposte, tasse e tributi»; 
    b) le parole: «Gli enti in questione possono sostituire  mediante
mobilita' tutte le  unita'  di  personale  cessate  dal  servizio  di
ruolo,» sono soppresse; 
    c)   dopo   le   parole:   «gli   enti   gestori   di    funzioni
socio-assistenziali possono assumere per tali  funzioni  personale  a
tempo  indeterminato  e  determinato  nella  misura   necessaria   ad
assicurare» sono inserite le seguenti:  «i  livelli  di  servizio  al
cittadino in essere al 31 dicembre 2015 e comunque»; 
    d) dopo le parole:  «nella  misura  necessaria  ad  assicurare  i
livelli   essenziali   di   prestazione,   oltre   all'attivita'   di
pianificazione sociale;»  sono  inserite  le  seguenti:  «e'  ammessa
l'assunzione di un'unita' di personale di  profilo  amministrativo  o
contabile per il servizio socio-assistenziale;»;. 
    e) dopo il numero 2) e' inserito il seguente: 
  «2-bis) fino alla definizione delle  nuove  zone  di  vigilanza  ai
sensi dell'art. 106, comma 6, lettera a), della legge provinciale  23
maggio  2007,  n.  11  (legge  provinciale  sulle  foreste  e   sulla
protezione della natura  2007),  l'assunzione  di  ruolo  di  custodi
forestali  e'  ammessa  esclusivamente  per  mobilita'.   Dopo   tale
definizione   l'assunzione   e'   ammessa   esclusivamente   per   la
sostituzione di personale cessato dal servizio,  nel  rispetto  della
dotazione  fissata  a  seguito  del  processo  di   razionalizzazione
previsto dalla predetta disposizione;». 
  6. Il numero 3) della lettera a) del  comma  3  dell'art.  8  della
legge provinciale n. 27 del 2010 e' abrogato. 
  7. Il numero 6) della lettera a) del  comma  3  dell'art.  8  della
legge provinciale n. 27 del 2010 e' sostituito dal seguente: 
  «6) gli enti locali possono assumere personale a tempo  determinato
solo per la sostituzione di personale assente  che  ha  diritto  alla
conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di  servizio,  o
in caso  di  comando  presso  la  Provincia,  previa  verifica  della
possibilita' di messa a disposizione,  anche  a  tempo  parziale,  di
personale di profilo adeguato da parte degli altri enti.  E'  ammessa
l'assunzione di personale stagionale purche' la spesa complessiva per
il personale non superi quella dell'anno 2014;». 
  8. Il numero 6-bis) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8  della
legge provinciale n. 27 del 2010 e' sostituito dal seguente: 
  «6-bis) i comuni istituiti mediante processi  di  fusione  attivati
entro il turno elettorale generale del 2015 e i nuovi comuni nati  da
processi di  fusione  dopo  il  turno  elettorale  del  2015  possono
assumere fino a due unita' di personale, di cui  una  di  ruolo,  per
sostituire personale che era in servizio nelle dotazioni  degli  enti
coinvolti nella fusione alla data del 31 dicembre 2013;». 
  9. Al numero 7) della lettera a) del  comma  3  dell'art.  8  della
legge  provinciale  n.  27  del  2010  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «del datore di lavoro mediante il ricorso  al  turn
over,» sono soppresse; 
    b) alla fine del numero 7) sono inserite  le  parole:  «nel  caso
delle gestioni obbligatorie ai  sensi  dell'art.  9-bis  della  legge
provinciale n.  3  del  2006,  la  sussistenza  dei  presupposti  per
l'applicazione del decreto-legge n. 101 del  2013,  convertito  dalla
legge  n.  125  del  2013,  e  l'individuazione  delle  posizioni  da
dichiarare eccedentarie, comprese quelle dei segretari comunali, sono
disposte nell'ambito del progetto di organizzazione  dei  servizi  in
applicazione dell'art. 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006;». 
  10.  Nella  lettera  b)  del  comma  3  dell'art.  8  della   legge
provinciale n. 27 del 2010 le parole: «relativamente all'anno 2015  e
all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  29  luglio
2015». 
  11. La lettera d-quater)  del  comma  3  dell'art.  8  della  legge
provinciale n. 27 del 2010 e' abrogata. 
  12. Dopo il comma 3-ter dell'art. 8 della legge provinciale  n.  27
del 2010 e' inserito il seguente: 
  «3-quater. Per perseguire gli obiettivi del  patto  di  stabilita',
per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione  del
loro patrimonio, i comuni e le comunita' approvano dei  programmi  di
alienazione di beni immobili inutilizzati o che  non  si  prevede  di
utilizzare nel decennio successivo. In  alternativa  all'alienazione,
per prevenire incidenti,  per  migliorare  la  qualita'  del  tessuto
urbanistico e per ridurre  costi  di  manutenzione,  i  comuni  e  le
comunita' possono abbattere gli immobili inutilizzati.  Per  fini  di
pubblico interesse  i  beni  immobili  possono  anche  essere  ceduti
temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o
per attivita' finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia
locale oppure per attivita' miste pubblico-private.  Per  i  fini  di
questo comma la Provincia puo'  autorizzare  le  predette  operazioni
immobiliari relative agli immobili acquisiti ai sensi degli  articoli
38 e 38-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge  sui
contratti e sui beni provinciali), in deroga a  quanto  previsto  dal
medesimo art. 38.». 
  13. Il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27  del  2010
e' abrogato. 
  14. Il comma 8 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27  del  2010
e' abrogato. 
  15. L'art.  8-ter  della  legge  provinciale  n.  27  del  2010  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 8-ter. (Limiti  alle  assunzioni  per  copertura  delle  sedi
segretarili). - 1. I comuni  non  soggetti  all'obbligo  di  gestione
associata ai sensi dell'art. 9-bis della legge provinciale n.  3  del
2006 possono assumere il segretario comunale per la  copertura  delle
relative sedi. I comuni soggetti all'obbligo  di  gestione  associata
possono  procedere  all'assunzione  di   figure   di   segretario   o
vicesegretario per la copertura  di  una  dotazione  complessiva  per
ambito non superiore a un'unita' ogni tre comuni  oppure  ogni  3.000
abitanti; in caso di  gestione  associata  con  comuni  non  soggetti
all'obbligo la  dotazione  e'  calcolata  tenendo  conto  solo  della
popolazione dei comuni soggetti all'obbligo. 
  2. In relazione al numero di posti di segretario comunale soppressi
ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale 5  marzo  1993,
n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il  trattamento  economico
dei dipendenti dei comuni e dei segretari  comunali),  i  comuni  che
hanno effettuato processi di fusione possono disporre  l'applicazione
dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 101  del  2013  convertito
dalla legge n. 125 del  2013,  in  relazione  ai  soggetti  aventi  i
requisiti richiesti da questo  decreto-legge.  Per  le  finalita'  di
contenimento  della  spesa  pubblica  e  in  applicazione  di  quanto
previsto dall'art. 79 dello Statuto  speciale,  i  comuni  che  hanno
costituito ambiti obbligatori di gestione associata per  il  servizio
di segreteria, dopo l'adozione della delibera di individuazione degli
ambiti associativi prevista dall'art. 9-bis,  comma  3,  della  legge
provinciale n. 3 del 2006, possono disporre la soppressione dei posti
di segretario che eccedono il contingente individuato  dal  comma  1,
per consentire al personale dichiarato in soprannumero che ne abbia i
requisiti di accedere a quanto previsto dall'art.  2,  comma  3,  del
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito  dalla  legge  n.  125  del
2013. I posti dichiarati eccedentari non possono essere  coperti  con
nuove assunzioni; la relativa spesa non e' considerata  ai  fini  del
limite nelle assunzioni previsto dall'art. 8. 
  3. Prima di fare assunzioni per concorso, nel rispetto  dei  limiti
previsti dai commi 1 e 2, i comuni procedono con bando  di  mobilita'
fra i  segretari  inquadrati  come  segretari  o  vicesegretari,  nel
rispetto dell'art. 59, commi 4 e 5, della legge regionale  n.  4  del
1993. 
  4. Sono fatte salve le  procedure  per  l'assunzione  di  segretari
comunali per cui sono stati pubblicati i bandi entro il 30  settembre
2015, anche in deroga a quanto previsto dai commi precedenti.».