Art. 17 Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005) 1. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sugli usi civici 2005, le parole: «, e alle Regole di Spinale e Manez» sono sostituite dalle seguenti: «alle Regole di Spinale e Manez e alle consortele riconosciute come associazioni agrarie di diritto pubblico». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sugli usi civici 2005 e' inserito il seguente: «1-bis. La rappresentanza legale delle consortele nei confronti dei terzi spetta ai direttori individuati nei rispettivi statuti conformemente alle disposizioni di questa legge, in quanto applicabili.». 3. Nel comma 1-bis dell'art. 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: «la Magnifica Comunita' di Fiemme e le ASUC» sono sostituite dalle seguenti: «la Magnifica Comunita' di Fiemme, le consortele e le ASUC». 4. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: «e alle Regole di Spinale e Manez» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Regole di Spinale e Manez e alle consortele riconosciute come associazioni agrarie di diritto pubblico». 5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4 si fa fronte con le risorse gia' autorizzate ai sensi delle leggi di settore.