Art. 18 Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS) 1. All'art. 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera f) del comma 2 e' inserita la seguente: «f-bis) per fabbricato destinato e utilizzato a scuola paritaria s'intende il fabbricato, censito al catasto in qualsiasi categoria, strutturalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e per le attivita' indicate nell'art. 30 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche se non posseduto da questi soggetti.»; b) nella lettera a) del comma 6 le parole: «l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze e' fissata nella misura dello 0,35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze e' fissata nella misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali e' fissata nella misura dello 0,35 per cento»; c) dopo la lettera d) del comma 6 e' inserita la seguente: «d-bis) l'aliquota per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria e' fissata nella misura dello 0,2 per cento. Il comune, con la deliberazione prevista dall'art. 8, comma 1, puo' diminuire l'aliquota fino allo 0 per cento.». 2. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le parole: «la cessazione della soggezione passiva ha efficacia retroattiva - sia ai fini della determinazione dei termini temporali per i rimborsi previsti dall'art. 8, comma 2, lettera g), che dei rimborsi ordinari previsti dall'art. 10, comma 9 - dalla data dell'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, come previsto dalla normativa provinciale in materia di urbanistica; quando l'attribuzione al terreno di una destinazione urbanistica diversa da area edificabile consegue alla domanda del soggetto interessato l'esenzione retroagisce alla data di presentazione della domanda;». 3. All'art. 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera a) del comma 1 e' inserita la seguente: «a-bis) gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'art. 111 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), fermo restando l'art. 6, comma 3, lettera c), della presente legge;»; b) alla fine del comma 2 sono inserite le parole: «Ai fini dell'IMIS, per enti strumentali dei comuni, delle comunita' di cui alla legge provinciale n. 3 del 2006 e dei consorzi fra detti enti, si intendono i soggetti che soddisfino, in quanto compatibili, i requisiti di cui all'art. 33, comma I , della legge provinciale n. 3 del 2006.»; c) alla fine della lettera a) del comma 3 sono inserite le parole: «, e quelli privi dell'iscrizione ma notificati ai sensi dell'allora vigente legge 20 giugno 1909, n. 364 (Norme per l'inalienabilita' delle antichita' e delle belle arti)». 4. All'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera e-bis) del comma 2 le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015 e 2016»; b) dopo la lettera e-bis) del comma 2 e' inserita la seguente: «e-ter) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'art. 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);». 5. Dopo il comma 9 dell'art. 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inseriti i seguenti: «9-bis. Per la sola fattispecie delle aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilita' ai sensi della normativa provinciale in materia di urbanistica il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata, se per dieci anni il terreno non e' espropriato con emissione del provvedimento definitivo previsto dalla normativa in materia di espropriazione. Il rimborso si riferisce ai dieci periodi d'imposta, compreso quello in corso, antecedenti il compimento dei dieci anni di sussistenza del vincolo di espropriazione. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente. Questo comma si applica alle aree edificabili gravate dal vincolo di espropriazione per pubblica utilita' limitatamente ai periodi d'imposta di applicazione dell'IMIS. 9-ter. In deroga a quanto disposto dall'art. 8, comma 2, lettera g), per la sola fattispecie delle aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilita' ai sensi della normativa provinciale in materia di urbanistica, il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata in caso di intervenuta inedificabilita' delle aree medesime ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a). Il rimborso e' dovuto per un massimo di dieci anni ed e' alternativo alla previsione del comma 9-bis. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente. 9-quater. Per il solo periodo d'imposta 2016 l'eventuale accoglimento da parte del catasto di richieste di modifica dell'iscrizione catastale dalla categoria D1 alla categoria C3 presentate entro il 31 dicembre 2016 comporta l'applicazione della nuova rendita all'intero periodo d'imposta. Nel caso in cui il soggetto passivo abbia effettuato uno o piu' versamenti utilizzando per il calcolo la rendita catastale in vigore prima della notifica della nuova, conseguente alla modifica dell'iscrizione catastale del fabbricato, l'eventuale maggior imposta versata e' rimborsata secondo le modalita' ordinarie di questo articolo. Nel caso in cui la nuova rendita risulti superiore alla precedente, il comune recupera con le ordinarie procedure di accertamento la maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni.». 6. Nel comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2015». 7. All'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per il solo periodo d'imposta 2016 la deduzione d'imponibile di cui all'art. 5, comma 6, lettera d), e' stabilita in 1.500 euro.»; b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Per i periodi d'imposta 2016 e 2017, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze si applicano i commi 4, 5 e 6, comprese le facolta' ivi riconosciute ai comuni, tranne: a) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento; b) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento. 6-ter. Per il solo periodo d'imposta 2016, sono esenti gli immobili posseduti da persone giuridiche qualificate come cooperativa sociale ai sensi della normativa provinciale di settore, destinati alle attivita', anche svolte con modalita' commerciali, di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. L'esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse dalle cooperative sociali che abbiano stipulato o stipulino nel medesimo periodo d'imposta convenzioni con la Provincia, i comuni, le comunita', gli enti del servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie. L'importo corrispondente all'esenzione, espresso come equivalente sovvenzione, e' concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e compete solo in base alla presentazione di specifica comunicazione ai sensi dell'art. 11, comma 4, nella quale venga certificato il rispetto dei limiti previsti dal predetto regolamento. La comunicazione puo' essere presentata prima delle scadenze di versamento dell'imposta di cui all'art. 9, comma 1, anche a seguito dell'invio del modello precompilato di cui all'art. 9, comma 5. L'eventuale presentazione della comunicazione dopo il versamento, e comunque entro il termine di prescrizione del 31 dicembre 2016, costituisce titolo per la richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 10, comma 9. L'esenzione di cui al presente comma non si cumula con quella di cui all'art. 7, comma 1, lettera c).»; c) il comma 7 e' abrogato. 8. Per l'anno 2016, se la normativa statale prevede modificazioni nel calcolo della rendita catastale dei fabbricati D ed E, l'art. 9, comma 5, della legge provinciale n. 14 del 2014 non si applica ai fabbricati iscritti nelle categorie catastali D ed E. 9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede secondo le modalita' indicate nella tabella B.