Art. 20 Integrazione dell'art. 9 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, in materia di enti locali 1. Dopo il comma 8 dell'art. 9 della legge provinciale n. 1 del 2014 e' inserito il seguente: «8-bis. Gli enti locali beneficiari di contributi gia' concessi ai sensi della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), e della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico 1980), prima della data di entrata in vigore di quest'articolo, possono chiedere di utilizzare i finanziamenti gia' concessi per altri interventi previsti dalle predette leggi, e per quelli volti a sostenere gli investimenti per l'efficienza energetica realizzati da persone fisiche o giuridiche, che forniscono anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE). Con deliberazione della Giunta provinciale, previa parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri di attuazione di questo comma,». 2. La copertura degli oneri derivanti da quest'articolo e' gia' autorizzata da precedenti disposizioni sulla missione/programma 14.01.