Art. 21 Disposizioni transitorie relative alla concessione dei contributi provinciali ai sensi della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione). 1. Con riferimento agli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 40 del 1968 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione), per i quali alla data di entrata in vigore di questa legge non e' stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, il contributo provinciale si intende concesso alla data del 31 dicembre 2015, per gli importi e le percentuali di contribuzione individuati dalle deliberazioni della Giunta provinciale di ammissione al finanziamento, in virtu' di questa disposizione e anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 40 del 1968 e dalla normativa provinciale vigente. Entro il 31 dicembre 2016, i beneficiari del contributo presentano alla Provincia tutta la documentazione richiesta ai sensi della legge regionale n. 40 del 1968 e della relativa disciplina attuativa per la concessione del contributo, pena la revoca del contributo concesso ai sensi di questo comma.