Art. 10 Azioni nell'ambito del lavoro, del sistema scolastico, educativo e del tempo libero 1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, degli enti locali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza, dell'Ufficio scolastico regionale, del difensore civico regionale e di altri soggetti che operano per le finalita' della presente legge, nonche' dei mezzi di informazione: a) promuove e sostiene, in ambito lavorativo, nel sistema scolastico e formativo e nei luoghi di istruzione non formale, nonche' nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago, iniziative di sensibilizzazione, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione mirate per i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne delle diverse fasce d'eta', sui temi dell'affettivita', della relazione improntata al reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, della parita' tra uomini e donne, dei ruoli di genere non stereotipati, del contrasto della violenza di genere con particolare attenzione a quella domestica, del diritto all'integrita' personale; b) promuove e sostiene, anche in collaborazione con le forze di polizia, iniziative finalizzate a sostenere le capacita', le competenze e gli strumenti a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, dei genitori e degli insegnanti per affrontare, nel contesto dell'informazione e della comunicazione, l'accesso a contenuti degradanti a carattere sessuale o violento, potenzialmente pericolosi, compreso l'utilizzo delle nuove tecnologie, dei mezzi di comunicazione e dei social network; c) promuove, nel settore della comunicazione, dei media e dei new media, campagne informative e azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore volte a proporre immagini maschili e femminili non stereotipate e modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna.