Art. 10 
 
Azioni nell'ambito del lavoro, del sistema  scolastico,  educativo  e
                          del tempo libero 
 
  1. La Regione, con il coinvolgimento  di  organismi  istituzionali,
degli enti locali, delle reti territoriali dei  centri  antiviolenza,
dell'Ufficio scolastico regionale, del difensore civico  regionale  e
di altri soggetti che operano per le finalita' della presente  legge,
nonche' dei mezzi di informazione: 
    a)  promuove  e  sostiene,  in  ambito  lavorativo,  nel  sistema
scolastico e formativo  e  nei  luoghi  di  istruzione  non  formale,
nonche' nei centri  aggregativi,  sportivi,  culturali  e  di  svago,
iniziative di  sensibilizzazione,  mediante  incontri  informativi  e
campagne di prevenzione mirate per i ragazzi e le ragazze, gli uomini
e le donne delle diverse fasce d'eta',  sui  temi  dell'affettivita',
della relazione improntata al reciproco rispetto, della soluzione non
violenta dei conflitti interpersonali, della  parita'  tra  uomini  e
donne, dei ruoli di genere  non  stereotipati,  del  contrasto  della
violenza di genere con particolare attenzione a quella domestica, del
diritto all'integrita' personale; 
    b) promuove e sostiene, anche in collaborazione con le  forze  di
polizia,  iniziative  finalizzate  a  sostenere  le   capacita',   le
competenze e  gli  strumenti  a  disposizione  dei  ragazzi  e  delle
ragazze, dei genitori e degli insegnanti per affrontare, nel contesto
dell'informazione  e  della  comunicazione,  l'accesso  a   contenuti
degradanti  a   carattere   sessuale   o   violento,   potenzialmente
pericolosi, compreso l'utilizzo delle nuove tecnologie, dei mezzi  di
comunicazione e dei social network; 
    c) promuove, nel settore della comunicazione, dei media e dei new
media, campagne  informative  e  azioni  di  sensibilizzazione  della
popolazione e degli operatori del settore volte a  proporre  immagini
maschili e  femminili  non  stereotipate  e  modelli  positivi  nelle
relazioni tra uomo e donna.