Art. 11 Azioni di contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile 1. La Regione, nell'ambito delle politiche di genere, promuove un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione affinche' i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati. 2. La Regione, al fine di cui al comma 1, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (CORECOM) favorisce, per quanto di competenza, azioni dirette a contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nella pubblicita' e nei mezzi di informazione e comunicazione, volte a favorire una rappresentazione della donna coerente con l'evoluzione dei ruoli nella societa', superando gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignita' femminile e della parita'. 3. La struttura regionale competente per le pari opportunita', in collaborazione con gli esperti del settore, con le scuole e le universita', promuove azioni utili al contrasto agli stereotipi di genere, anche mediante l'assegnazione di un riconoscimento annuale, non in denaro, per la pubblicita' che meglio ha saputo rappresentare la figura femminile. 4. Nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, il CORECOM si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici. 5. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione e il CORECOM promuovono collaborazioni con: a) le amministrazioni statali e locali competenti; b) l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM); c) l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); d) l'Ordine dei giornalisti del Piemonte; e) gli operatori nel settore della comunicazione, pubblicita' e marketing, mass media, social network, in forma singola o associata.