Art. 12 Attivita' di informazione 1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, degli enti locali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, dei centri antiviolenza, del difensore civico regionale e di altri soggetti che operano per le finalita' della presente legge, nonche' dei mezzi di informazione: a) promuove la piu' ampia conoscenza presso l'opinione pubblica sulle attivita' di cui alla presente legge mediante specifiche campagne informative; b) adotta le misure che consentono alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili.