Art. 12 
 
                      Attivita' di informazione 
 
  1. La Regione, con il coinvolgimento  di  organismi  istituzionali,
degli   enti   locali,   dei   soggetti   gestori   delle    funzioni
socio-assistenziali, dei centri antiviolenza,  del  difensore  civico
regionale e di altri soggetti che  operano  per  le  finalita'  della
presente legge, nonche' dei mezzi di informazione: 
    a) promuove la piu' ampia conoscenza presso  l'opinione  pubblica
sulle attivita'  di  cui  alla  presente  legge  mediante  specifiche
campagne informative; 
    b) adotta le misure  che  consentono  alle  vittime  di  ottenere
un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di  sostegno  e  le
misure legali disponibili.