Art. 9 
 
              Azioni di sensibilizzazione e prevenzione 
 
  1. La Regione, con il coinvolgimento degli organismi istituzionali,
dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziale,  delle  reti
territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti che  operano
per  le  finalita'  della  presente  legge,  nonche'  dei  mezzi   di
informazione: 
    a) promuove e sostiene campagne  e  iniziative  finalizzate  alla
diffusione della cultura della legalita', del  rispetto  dei  diritti
della persona, della parita' tra uomini e donne; 
    b) promuove e sostiene campagne e iniziative di sensibilizzazione
per  diffondere  la  consapevolezza  e  la  comprensione   da   parte
dell'opinione pubblica  delle  varie  forme  di  violenza  di  genere
oggetto della presente legge; 
    c) promuove l'assunzione e la condivisione di responsabilita'  da
parte di tutti i membri della societa', e in  particolar  modo  degli
uomini e dei ragazzi, nel contribuire attivamente alla prevenzione di
ogni forma di violenza di genere oggetto della presente legge.