Art. 9 Azioni di sensibilizzazione e prevenzione 1. La Regione, con il coinvolgimento degli organismi istituzionali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziale, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti che operano per le finalita' della presente legge, nonche' dei mezzi di informazione: a) promuove e sostiene campagne e iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalita', del rispetto dei diritti della persona, della parita' tra uomini e donne; b) promuove e sostiene campagne e iniziative di sensibilizzazione per diffondere la consapevolezza e la comprensione da parte dell'opinione pubblica delle varie forme di violenza di genere oggetto della presente legge; c) promuove l'assunzione e la condivisione di responsabilita' da parte di tutti i membri della societa', e in particolar modo degli uomini e dei ragazzi, nel contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza di genere oggetto della presente legge.