Art. 10 
 
                              Direttore 
 
  1. Il Direttore e' nominato dal Presidente della  Giunta  regionale
tra soggetti di eta'  non  superiore  ai  sessanta  cinque  anni,  in
possesso di idonea laurea magi strale o  equivalente,  di  comprovata
esperienza  manageriale,  almeno  quinquennale,  nel  settore   dello
sviluppo economico e della promozione economica  o,  in  alternativa,
con  documentata  esperienza,  almeno  quinquennale,   di   direzione
amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private
operanti nel settore dello  sviluppo  economico  e  della  promozione
economica  equiparabili  all'Agenzia  per  entita'  di   bilancio   e
complessita' organizzativa. 
  2. L'incarico di Direttore ha durata coincidente con  quella  della
legislatura. 
  3. Il trattamento economico del Direttore e' determinato, con  atto
del Presidente della Giunta regionale, in  misura  compresa  fra  gli
emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'art.
6 della  legge  regionale  n.  1/2009,  inclusa  la  retribuzione  di
posizione e di risultato, e quelli  spettanti  ai  direttori  di  cui
all'art. 7 della medesima legge ed e' adeguato  automaticamente  alle
modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. 
  4. Il rapporto di lavoro del Direttore e' regolato da un  contratto
di diritto privato. 
  5. L'incarico di Direttore  ha  carattere  di  esclusivita'  ed  e'
subordinato,  per  i  dipendenti   pubblici,   al   collocamento   in
aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa e'
utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza,  nonche'
dell'anzianita'  di  servizio,  e  i  relativi  oneri   contributivi,
calcolati  sul  trattamento  economico  corrisposto  per   l'incarico
conferito, sono a carico del bilancio dell'Agenzia. 
  6. Nel caso in cui l'incarico  di  Direttore  sia  conferito  a  un
dipendente  della  Regione  o  di  un  ente   da   essa   dipendente,
l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero  trattamento
economico corrisposto dall'Agenzia, comprensivi delle quote a  carico
del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto  l'onere  da  essa
sostenuto all'Agenzia, che procede al recupero della quota  a  carico
dell'interessato. 
  7. Nel caso in cui l'incarico  di  Direttore  sia  conferito  a  un
dipendente di altra amministrazione  pubblica,  l'amministrazione  di
appartenenza provvede ad  effettuare  il  versamento  dei  contributi
previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a  carico  del
dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva
all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale  avrebbe  avuto
diritto,  secondo  la  normale  progressione  economica   all'interno
dell'amministrazione  stessa,   se   fosse   rimasto   in   servizio,
comprensivi  delle  quote  a  carico  del   dipendente,   richiedendo
successivamente all'Agenzia il rimborso di tutto  l'onere  sostenuto.
Qualora  il  trattamento  economico  effettivamente  corrisposto  per
l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa  gia'
assoggettata  a  contribuzione  da  parte   dell'amministrazione   di
appartenenza,  l'Agenzia  provvede  autonomamente  ad  effettuare  il
versamento dei contributi previdenziali ed  assistenziali  dovuti  su
tale differenza. 
  8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7  esclude  ogni
altra forma di versamento. 
  9. La valutazione del Direttore dell'Agenzia  e'  effettuata  dalla
Giunta  regionale  su   proposta   dell'organismo   indipendente   di
valutazione. 
  10. Il contratto del Direttore puo' essere risolto  anticipatamente
con decreto del Presidente della Giunta  regionale,  che  dispone  la
revoca della nomina, oltre che per i motivi  previsti  dall'art.  15,
comma 4, della legge  regionale  n.  5/2008,  anche  per  i  seguenti
motivi: 
    a) grave perdita del conto economico; 
    b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma  di
promozione economica per cause imputabili alla responsabilita'  dello
stesso Direttore; 
    c) valutazione negativa, effettuata ai sensi  del  comma  9,  sul
conseguimento degli obiettivi di cui al piano  della  qualita'  della
prestazione organizzativa.