Art. 12 Bilancio e relazione previsionale e programmatica 1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno. 2. Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, e' adottato dal Direttore entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. 3. Il bilancio di esercizio e' adottato dal Direttore entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. 4. La relazione previsionale e programmatica contiene le indicazioni tecniche di attuazione del programma operativo di cui all'art. 7. 5. La Giunta regionale approva il bilancio preventivo economico, previo parere del Consiglio regionale, e la relazione previsionale e programmatica entro sessanta giorni dal ricevimento. 6. Il bilancio di esercizio e' trasmesso dal Direttore alla Giunta regionale corredato dalla relazione del Collegio dei revisori. La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.