Art. 12 
 
          Bilancio e relazione previsionale e programmatica 
 
  1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia  inizia  il  1°  gennaio  e
termina il 31 dicembre del medesimo anno. 
  2. Il bilancio preventivo  economico,  annuale  e  pluriennale,  e'
adottato dal Direttore entro il 30 novembre  dell'anno  precedente  a
quello cui si riferisce. 
  3. Il bilancio di esercizio e' adottato dal Direttore entro  il  30
aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. 
  4.  La  relazione  previsionale   e   programmatica   contiene   le
indicazioni tecniche di attuazione del  programma  operativo  di  cui
all'art. 7. 
  5. La Giunta regionale approva il  bilancio  preventivo  economico,
previo parere del Consiglio regionale, e la relazione previsionale  e
programmatica entro sessanta giorni dal ricevimento. 
  6. Il bilancio di esercizio e' trasmesso dal Direttore alla  Giunta
regionale corredato dalla relazione del  Collegio  dei  revisori.  La
Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale che lo approva entro
sessanta giorni dal ricevimento.