Art. 14 
 
                        Collegio dei revisori 
 
  1. Il Collegio dei revisori e' composto da tre membri iscritti  nel
registro dei revisori contabili, nominati,  con  voto  limitato,  dal
Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente. 
  2. Il Collegio resta in carica per cinque anni e i suoi  componenti
possono essere riconfermati. 
  3. Il Collegio esamina gli atti amministrativi  dell'Agenzia  sotto
il profilo della legittimita' contabile e amministrativa. A tal fine,
gli atti sono trasmessi dal Direttore entro cinque giorni dalla  loro
adozione. 
  4. Il Collegio si esprime su ciascun atto entro quindici giorni dal
ricevimento e  ha  facolta'  di  acquisire  tutta  la  documentazione
d'ufficio. 
  5. Le osservazioni del Collegio sono immediatamente  comunicate  al
Direttore. 
  6. Il Direttore, se ritiene di adeguarsi ai rilievi  del  Collegio,
entro il termine di  cinque  giorni  dal  ricevimento  degli  stessi,
adotta i  provvedimenti  conseguenti  dandone  immediata  notizia  al
Collegio medesimo. In caso contrario, e' comunque tenuto  a  motivare
le proprie valutazioni e a comunicarle al Collegio. 
  7. Salvo l'adeguamento totale  o  parziale  alle  osservazioni  del
Collegio, gli atti diventano esecutivi decorso il termine di  cui  al
comma 4. 
  8. Il Collegio vigila  sull'osservanza  da  parte  dell'ente  delle
disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in  particolare,
esercita le funzioni di cui all'art. 20 del  decreto  legislativo  30
giugno  2011,  n.  123  (Riforma   dei   controlli   di   regolarita'
amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di  analisi
e valutazione della spesa,  a  norma  dell'art.  49  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196), in  conformita'  con  le  disposizioni  della
presente legge, delle  direttive  del  Consiglio  regionale  e  degli
indirizzi della Giunta regionale. 
  9. La relazione, con la quale il Collegio  esprime  il  parere  sul
bilancio preventivo  dell'ente,  contiene  il  motivato  giudizio  di
congruita',  di  coerenza  e  di   attendibilita'   contabile   delle
previsioni, nonche'  il  parere  sugli  equilibri  complessivi  della
gestione. 
  10. Il Collegio esprime il giudizio sul bilancio  di  esercizio  in
conformita' all'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.
39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni
legali dei conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  la
direttiva 78/660/CEE e la  direttiva  83/349/CEE,  e  che  abroga  la
direttiva 84/253/CEE). 
  11. Il Collegio puo' procedere in  qualsiasi  momento  ad  atti  di
ispezione e di controllo e  puo'  richiedere  notizie  sull'andamento
delle operazioni svolte. 
  12. Il Collegio esercita una valutazione complessiva dell'attivita'
dell'Agenzia formulando rilievi e proposte tendenti a  conseguire  la
migliore efficacia, produttivita'  ed  economicita'  della  gestione,
nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio.