Art. 14 Collegio dei revisori 1. Il Collegio dei revisori e' composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati, con voto limitato, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente. 2. Il Collegio resta in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. 3. Il Collegio esamina gli atti amministrativi dell'Agenzia sotto il profilo della legittimita' contabile e amministrativa. A tal fine, gli atti sono trasmessi dal Direttore entro cinque giorni dalla loro adozione. 4. Il Collegio si esprime su ciascun atto entro quindici giorni dal ricevimento e ha facolta' di acquisire tutta la documentazione d'ufficio. 5. Le osservazioni del Collegio sono immediatamente comunicate al Direttore. 6. Il Direttore, se ritiene di adeguarsi ai rilievi del Collegio, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento degli stessi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata notizia al Collegio medesimo. In caso contrario, e' comunque tenuto a motivare le proprie valutazioni e a comunicarle al Collegio. 7. Salvo l'adeguamento totale o parziale alle osservazioni del Collegio, gli atti diventano esecutivi decorso il termine di cui al comma 4. 8. Il Collegio vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformita' con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale. 9. La relazione, con la quale il Collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente, contiene il motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni, nonche' il parere sugli equilibri complessivi della gestione. 10. Il Collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformita' all'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). 11. Il Collegio puo' procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e puo' richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte. 12. Il Collegio esercita una valutazione complessiva dell'attivita' dell'Agenzia formulando rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttivita' ed economicita' della gestione, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio.