Art. 15 Compensi e rimborsi spese 1. Al Presidente del Collegio dei revisori spetta un'indennita' annua pari al 2 per mille del valore della produzione, fino ad un massimo di 10.000,00 euro all'anno. 2. Ai membri del Collegio dei revisori spetta un'indennita' annua pari all'1 per mille del valore della produzione, fino ad un massimo di 7.000,00 euro all'anno. 3. Ai membri del Collegio dei revisori residenti in comuni diversi da quello ove ha sede l'Agenzia e' dovuto, in occasione delle sedute, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.