Art. 15 
 
                      Compensi e rimborsi spese 
 
  1. Al Presidente del Collegio  dei  revisori  spetta  un'indennita'
annua pari al 2 per mille del valore della  produzione,  fino  ad  un
massimo di 10.000,00 euro all'anno. 
  2. Ai membri del Collegio dei revisori spetta  un'indennita'  annua
pari all'1 per mille del valore della produzione, fino ad un  massimo
di 7.000,00 euro all'anno. 
  3. Ai membri del Collegio dei revisori residenti in comuni  diversi
da quello ove ha sede l'Agenzia e' dovuto, in occasione delle sedute,
il rimborso delle spese  di  viaggio  nella  misura  prevista  per  i
dirigenti regionali.