Art. 16 
 
                Finanziamento dell'Agenzia regionale 
                       di promozione turistica 
 
  1. Le entrate finanziarie dell'Agenzia sono costituite: 
    a) dal finanziamento disposto dalla Regione per la  realizzazione
delle attivita' previste nel piano annuale di promozione economica  e
turistica di cui all'art. 3, comma 2, lettera a); 
    b) dai  finanziamenti  europei,  nazionali  e  degli  altri  enti
pubblici disposti per la realizzazione di iniziative  promosse  dagli
stessi soggetti; 
    c)  dai  finanziamenti  derivanti  dalla   compartecipazione   di
soggetti terzi, pubblici  e  privati,  alle  attivita'  regionali  di
promozione turistica; 
    d) dagli stanziamenti disposti dalla  Regione  per  le  spese  di
funzionamento dell'Agenzia.