Art. 6 Funzioni 1. L'Agenzia realizza le iniziative e le attivita' della Regione in materia di promozione turistica come definita dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo). 2. L'Agenzia attua le iniziative e le attivita' di cui al comma 1, mediante: a) l'organizzazione diretta delle stesse; b) la partecipazione a progetti di promozione degli altri soggetti pubblici operanti a livello locale, nazionale e internazionale. 3. L'Agenzia opera sulla base del programma operativo di cui all'art. 7.