Art. 6 
 
                              Funzioni 
 
  1. L'Agenzia realizza le iniziative e le attivita' della Regione in
materia di promozione turistica come definita dalla  legge  regionale
23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo). 
  2. L'Agenzia attua le iniziative e le attivita' di cui al comma  1,
mediante: 
    a) l'organizzazione diretta delle stesse; 
    b)  la  partecipazione  a  progetti  di  promozione  degli  altri
soggetti  pubblici   operanti   a   livello   locale,   nazionale   e
internazionale. 
  3. L'Agenzia opera  sulla  base  del  programma  operativo  di  cui
all'art. 7.