Art. 7 Programma operativo 1. Il Direttore dell'Agenzia adotta annualmente una proposta di programma operativo in attuazione delle attivita' di promozione turistica previste nel piano di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), e la trasmette alla Giunta regionale contestualmente al bilancio. 2. La Giunta regionale approva il programma operativo dell'Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno.