Art. 7 
 
                         Programma operativo 
 
  1. Il Direttore dell'Agenzia adotta  annualmente  una  proposta  di
programma operativo  in  attuazione  delle  attivita'  di  promozione
turistica previste nel piano di cui all'art. 3, comma 2, lettera  a),
e la trasmette alla Giunta regionale contestualmente al bilancio. 
  2. La Giunta regionale approva il programma operativo  dell'Agenzia
entro il 31 dicembre di ogni anno.