Art. 9 
 
                             O r g a n i 
 
  1. Sono organi dell'Agenzia: 
    a) il Direttore; 
    b) il Collegio dei revisori. 
  2. Agli organi di cui al comma 1 si applicano  le  disposizioni  di
cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in  materia  di
nomine e designazioni e di rinnovo  degli  organi  amministrativi  di
competenza della Regione).