Art. 9 O r g a n i 1. Sono organi dell'Agenzia: a) il Direttore; b) il Collegio dei revisori. 2. Agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).