Art. 13 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Gli articoli 4, 5, 8, 10 e 11  hanno  efficacia  dall'1  gennaio
2017. 
  2. Le attivita' di formazione di cui all'art. 7, comma  2,  lettera
a), e di cui all'art. 85, comma 2, lettera c) della  legge  regionale
29/2005, sono conclusi entro il 31 dicembre 2016 dai CAT che  cessano
l'attivita' entro la medesima data. 
  3. Le attivita' relative ai programmi di cui all'art. 85, comma 10,
della legge regionale 29/2005 sono  conclusi  dai  CAT  entro  il  31
dicembre 2016. 
  4. Le funzioni relative alla gestione dei procedimenti contributivi
di cui all'art. 85,  comma  8,  lettera  a),  della  legge  regionale
29/2005  cessano  dall'1  gennaio  2017,  fatte  salve  le  attivita'
necessarie a consentire il trasferimento al CATT FVG dei procedimenti
in corso al 31 dicembre 2016 con le modalita' previste dal  piano  di
cui al comma 5. 
  5.  La  Giunta  regionale  approva  il  piano  di  ricognizione   e
trasferimento  delle  funzioni  dei  CAT,  predisposto  dal  Servizio
competente in materia di commercio sulla base della documentazione  e
delle attestazioni fornite dai CAT medesimi. Il piano: 
  a) individua,  alla  data  del  31  dicembre  2016,  lo  stato  dei
procedimenti di cui al comma 4 in corso e il rendiconto di  tutte  le
risorse finanziarie regionali gestite dai CAT; 
  b) stabilisce  le  modalita'  di  trasferimento  al  CATT  FVG  dei
procedimenti di cui al comma 4 e delle correlate risorse; 
  c) stabilisce le  modalita'  di  restituzione  alla  Regione  delle
risorse non spese per le attivita' di cui al comma 3.