Art. 13 Disposizioni transitorie 1. Gli articoli 4, 5, 8, 10 e 11 hanno efficacia dall'1 gennaio 2017. 2. Le attivita' di formazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), e di cui all'art. 85, comma 2, lettera c) della legge regionale 29/2005, sono conclusi entro il 31 dicembre 2016 dai CAT che cessano l'attivita' entro la medesima data. 3. Le attivita' relative ai programmi di cui all'art. 85, comma 10, della legge regionale 29/2005 sono conclusi dai CAT entro il 31 dicembre 2016. 4. Le funzioni relative alla gestione dei procedimenti contributivi di cui all'art. 85, comma 8, lettera a), della legge regionale 29/2005 cessano dall'1 gennaio 2017, fatte salve le attivita' necessarie a consentire il trasferimento al CATT FVG dei procedimenti in corso al 31 dicembre 2016 con le modalita' previste dal piano di cui al comma 5. 5. La Giunta regionale approva il piano di ricognizione e trasferimento delle funzioni dei CAT, predisposto dal Servizio competente in materia di commercio sulla base della documentazione e delle attestazioni fornite dai CAT medesimi. Il piano: a) individua, alla data del 31 dicembre 2016, lo stato dei procedimenti di cui al comma 4 in corso e il rendiconto di tutte le risorse finanziarie regionali gestite dai CAT; b) stabilisce le modalita' di trasferimento al CATT FVG dei procedimenti di cui al comma 4 e delle correlate risorse; c) stabilisce le modalita' di restituzione alla Regione delle risorse non spese per le attivita' di cui al comma 3.