Art. 10 
 
Emungimento di acqua  sotterranea  finalizzata  all'abbassamento  del
                        livello piezometrico 
 
  1.  Salvo  diverse   disposizioni   contenute   all'interno   della
pianificazione  di  bacino,   l'estrazione   di   acqua   sotterranea
finalizzato all'abbassamento temporaneo del livello piezometrico, con
esclusione  delle   perforazioni   finalizzate   ad   interventi   di
sistemazione  idrogeologica,  e'  subordinato   ad   una   preventiva
comunicazione  al  settore  competente,  con  i  contenuti   di   cui
all'allegato D parte I. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte  nel  rispetto  della
normativa vigente in materia di costruzioni e  indagini  sui  terreni
assicurando  le  cautele  necessarie  a  prevenire  effetti  negativi
derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse. 
  3. Il controllo del rispetto dei requisiti per i quali e' dovuta la
comunicazione in luogo della licenza di cui ai commi 4 e  5,  nonche'
del rispetto delle  condizioni  di  cui  al  comma  2  e'  effettuato
attraverso l'installazione di un contatore volumetrico. 
  4. L'estrazione di cui al comma  1  e'  soggetta,  in  luogo  della
comunicazione, al rilascio  di  specifica  licenza  d'uso  di  durata
annuale ed al pagamento del  relativo  canone  per  uso  civile,  ove
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) la portata di acqua estratta superi i cinque litri al secondo; 
    b) l'emungimento abbia una durata superiore a 30 giorni. 
  5. Nel caso in cui l'estrazione di cui comma 1  avvenga  dai  corpi
idrici  sotterranei  in  situazione  di   criticita',   i   parametri
quantitativi e temporali di cui, rispettivamente, al comma 4, lettere
a) e b), sono dimezzati. 
  6. L'istanza per la licenza d'uso inviata  al  settore  competente,
contiene gli elementi di cui all'allegato D parte I. 
  7. La licenza e' rilasciata entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza e stabilisce le eventuali prescrizioni da  adottarsi  in
relazione all'installazione di eventuali strumentazioni di  controllo
e per il riutilizzo, in  fase  di  cantiere,  delle  acque  prelevate
oppure per la reimmissione in tutto o in  parte  in  falda  di  parte
dell'acqua estratta. 
  8.  Nel  caso  in  cui  l'estrazione  di  acqua   sotterranea   per
l'abbassamento del livello piezometrico assuma carattere  permanente,
il relativo prelievo e' subordinato al rilascio  di  concessione  per
uso civile ed e' condizionato alla realizzazione di  un  progetto  di
riutilizzo dell'acqua estratta,  nella  massima  misura  tecnicamente
sostenibile. Il disciplinare di concessione contiene le  prescrizioni
necessarie ai  fini  della  tutela  della  falda  interessata  e,  in
particolare: 
    a) le modalita' di emungimento dell'acqua sotterranea; 
    b) le eventuali  modalita'  di  accumulo  e  successivo  utilizzo
dell'acqua estratta, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4,  ove
pertinenti. 
  9. Nei casi di cui al presente articolo, i prelievi, se rispondenti
ai requisiti di acqua di restituzione ai sensi dell'art. 2, comma  1,
lettera c) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per  la
tutela delle acque dall'inquinamento), e' soggetta alle  disposizioni
di cui all'art. 52 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Giunta regionale 8 settembre  2008,  n.  46/R  (Regolamento  di
attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per  la
tutela delle acque dall'inquinamento»). 
  10. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 non si applicano: 
    a) nel caso in cui l'acqua  estratta  sia  messa  a  disposizione
gratuitamente  per  finalita'  di  tutela  quali-quantitativa   della
risorsa idrica; 
    b) nel caso in cui il prelievo di acqua  sotterranea  finalizzato
all'abbassamento temporaneo o permanente  del  livello  piezometrico,
sia  effettuato  in  ottemperanza  a  provvedimenti   emanati   dalle
autorita' competenti a tutela della pubblica incolumita'.