Art. 10 Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico 1. Salvo diverse disposizioni contenute all'interno della pianificazione di bacino, l'estrazione di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo del livello piezometrico, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, e' subordinato ad una preventiva comunicazione al settore competente, con i contenuti di cui all'allegato D parte I. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni e indagini sui terreni assicurando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse. 3. Il controllo del rispetto dei requisiti per i quali e' dovuta la comunicazione in luogo della licenza di cui ai commi 4 e 5, nonche' del rispetto delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato attraverso l'installazione di un contatore volumetrico. 4. L'estrazione di cui al comma 1 e' soggetta, in luogo della comunicazione, al rilascio di specifica licenza d'uso di durata annuale ed al pagamento del relativo canone per uso civile, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la portata di acqua estratta superi i cinque litri al secondo; b) l'emungimento abbia una durata superiore a 30 giorni. 5. Nel caso in cui l'estrazione di cui comma 1 avvenga dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticita', i parametri quantitativi e temporali di cui, rispettivamente, al comma 4, lettere a) e b), sono dimezzati. 6. L'istanza per la licenza d'uso inviata al settore competente, contiene gli elementi di cui all'allegato D parte I. 7. La licenza e' rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza e stabilisce le eventuali prescrizioni da adottarsi in relazione all'installazione di eventuali strumentazioni di controllo e per il riutilizzo, in fase di cantiere, delle acque prelevate oppure per la reimmissione in tutto o in parte in falda di parte dell'acqua estratta. 8. Nel caso in cui l'estrazione di acqua sotterranea per l'abbassamento del livello piezometrico assuma carattere permanente, il relativo prelievo e' subordinato al rilascio di concessione per uso civile ed e' condizionato alla realizzazione di un progetto di riutilizzo dell'acqua estratta, nella massima misura tecnicamente sostenibile. Il disciplinare di concessione contiene le prescrizioni necessarie ai fini della tutela della falda interessata e, in particolare: a) le modalita' di emungimento dell'acqua sotterranea; b) le eventuali modalita' di accumulo e successivo utilizzo dell'acqua estratta, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4, ove pertinenti. 9. Nei casi di cui al presente articolo, i prelievi, se rispondenti ai requisiti di acqua di restituzione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), e' soggetta alle disposizioni di cui all'art. 52 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»). 10. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 non si applicano: a) nel caso in cui l'acqua estratta sia messa a disposizione gratuitamente per finalita' di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica; b) nel caso in cui il prelievo di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo o permanente del livello piezometrico, sia effettuato in ottemperanza a provvedimenti emanati dalle autorita' competenti a tutela della pubblica incolumita'.