Art. 11 Perforazioni per l'istallazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico 1. Le perforazioni finalizzate all'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica di cui all'art. 16, comma 3, lettera g) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono eseguite nel rispetto delle norme tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse. 2. Entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'art. 16 della legge regionale n. 39/2005, il Comune interessato, trasmette al settore competente, la cartografia idonea ad individuare la localizzazione delle perforazioni.