Art. 11 
 
Perforazioni per l'istallazione di impianti di produzione  di  calore
  da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico 
 
  1. Le perforazioni finalizzate  all'installazione  di  impianti  di
produzione di calore da risorsa geotermica di cui all'art. 16,  comma
3,  lettera  g)  della  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  39
(Disposizioni in materia di  energia),  sono  eseguite  nel  rispetto
delle  norme  tecniche  di  cui  al  decreto  del   Ministero   delle
infrastrutture 14  gennaio  2008,  (Approvazione  delle  nuove  norme
tecniche per  le  costruzioni)  adottando  le  cautele  necessarie  a
prevenire  effetti  negativi  derivanti   dall'eventuale   messa   in
comunicazione di falde diverse. 
  2.  Entro  30  giorni  dalla   presentazione   della   segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'art. 16 della legge
regionale n. 39/2005, il Comune  interessato,  trasmette  al  settore
competente, la cartografia idonea ad  individuare  la  localizzazione
delle perforazioni.