Art. 12 
 
        Perforazioni per le estrazioni locali di acque calde 
                          a fini geotermici 
 
  1.  Le  piccole  utilizzazioni  locali  di  acque  calde   a   fini
geotermici, di cui all'art. 15 della legge regionale n.  n.  39/2005,
sono oggetto di concessione  ad  uso  civile,  secondo  le  modalita'
previste dal presente regolamento. 
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 e' autorizzata  anche  la
costruzione ed esercizio del connesso impianto per la  produzione  di
calore o  di  energia  elettrica  con  sistemi  a  ciclo  binario  ad
emissione nulla. 
  3. In caso di impianti che prevedono la reimmissione di  acqua  nel
sottosuolo,  nell'ambito   del   procedimento   di   rilascio   della
concessione di cui al comma 1, e' convocata la conferenza di  servizi
ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto  1990,  n.  241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi nonche' della legge regionale  23
luglio 2009, n. 40 (Legge di  semplificazione  e  riordino  normativo
2009), ai  fini  della  valutazione  delle  caratteristiche  e  degli
effetti  delle  acque  da  reimmettere  nonche'  del  rilascio  delle
relative  autorizzazioni   in   materia   di   tutela   delle   acque
dall'inquinamento, laddove necessarie.