Art. 10 
 
                    Regolamento di organizzazione 
 
  1. Per la disciplina della propria organizzazione  e  nel  rispetto
dello statuto, l'ARPA adotta  un  regolamento  e  lo  trasmette  alla
Giunta regionale che, previa acquisizione  del  parere  del  Comitato
regionale di indirizzo, provvede alla sua approvazione. 
  2. Nel rispetto delle direttive espresse dal Comitato regionale  di
indirizzo, il regolamento di organizzazione individua in particolare: 
    a) le attivita' da espletare a  livello  periferico  al  fine  di
assicurare  la  maggior  efficacia,  efficienza  e   qualita'   delle
prestazioni dell'ARPA; 
    b) il bacino di riferimento delle attivita' di cui  alla  lettera
a); 
    c) gli strumenti per garantire: 
      1) lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto  il  territorio
regionale delle attivita' delle strutture periferiche, anche  tenendo
conto di quanto previsto negli  atti  di  indirizzo  e  coordinamento
approvati dall'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale; 
      2) l'efficacia e la qualita'  delle  prestazioni  di  controllo
ambientale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a); 
    d) le  modalita'  di  nomina  dei  responsabili  della  struttura
centrale e delle strutture e periferiche.