Art. 10 Regolamento di organizzazione 1. Per la disciplina della propria organizzazione e nel rispetto dello statuto, l'ARPA adotta un regolamento e lo trasmette alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere del Comitato regionale di indirizzo, provvede alla sua approvazione. 2. Nel rispetto delle direttive espresse dal Comitato regionale di indirizzo, il regolamento di organizzazione individua in particolare: a) le attivita' da espletare a livello periferico al fine di assicurare la maggior efficacia, efficienza e qualita' delle prestazioni dell'ARPA; b) il bacino di riferimento delle attivita' di cui alla lettera a); c) gli strumenti per garantire: 1) lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attivita' delle strutture periferiche, anche tenendo conto di quanto previsto negli atti di indirizzo e coordinamento approvati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; 2) l'efficacia e la qualita' delle prestazioni di controllo ambientale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a); d) le modalita' di nomina dei responsabili della struttura centrale e delle strutture e periferiche.