Art. 11 Direttore generale 1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPA ed e' responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo, nonche' della corretta gestione delle risorse. 2. Il direttore generale e' nominato dal Presidente della Giunta regionale ed e' scelto tra persone in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente e dotate di elevata professionalita' e qualificata esperienza nel settore ambientale. 3. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' in via esclusiva, salvo quanto previsto dal comma 9, ed e' disciplinato con contratto di diritto privato. 4. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato con riferimento alla retribuzione prevista per i direttori delle direzioni regionali. 5. L'incarico di direttore generale dura cinque anni ed e' rinnovabile per una sola volta. 6. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, al direttore generale sono riservati i poteri di direzione e di gestione non espressamente assegnati alla dirigenza dalla normativa vigente e dallo statuto. 7. Il direttore generale provvede in particolare: a) alla direzione, all'indirizzo e al coordinamento dell'articolazione centrale e delle strutture periferiche; b) alla predisposizione e all'adozione del regolamento di organizzazione; c) alla predisposizione e all'adozione del bilancio di previsione finanziario e del rendiconto su proposta del direttore amministrativo; d) alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di attivita' dell'ARPA; e) all'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alla struttura centrale e alle strutture periferiche, nonche' alla verifica sul loro utilizzo; f) alla gestione del patrimonio e del personale dell'ARPA; g) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualita' dei servizi; h) alla redazione di una relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti; i) alla stipula delle convenzioni; j) all'approvazione e modifica della dotazione organica di cui all'art. 23, comma 2. 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), l'incarico di direttore generale e' incompatibile con ogni altra attivita' professionale e con cariche elettive pubbliche e, per i dipendenti pubblici, e' subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'ARPA. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 8, il direttore generale puo' essere autorizzato dal Presidente della Giunta regionale all'assunzione di incarichi non retribuiti compatibili con lo svolgimento delle sue funzioni nel rispetto della disciplina vigente in materia ed in particolare dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).