Art. 11 
 
                         Direttore generale 
 
  1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale  dell'ARPA  ed
e'  responsabile  della  realizzazione  dei   compiti   istituzionali
dell'ARPA,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  fissati  dal  Comitato
regionale  di  indirizzo,  nonche'  della  corretta  gestione   delle
risorse. 
  2. Il direttore generale e' nominato dal  Presidente  della  Giunta
regionale ed e' scelto tra  persone  in  possesso  di  idonea  laurea
magistrale o equivalente  e  dotate  di  elevata  professionalita'  e
qualificata esperienza nel settore ambientale. 
  3.  Il  rapporto  di  lavoro  del  direttore  generale  e'  in  via
esclusiva, salvo quanto previsto dal comma 9, ed e' disciplinato  con
contratto di diritto privato. 
  4. Il trattamento economico del direttore generale  e'  determinato
con riferimento alla retribuzione  prevista  per  i  direttori  delle
direzioni regionali. 
  5.  L'incarico  di  direttore  generale  dura  cinque  anni  ed  e'
rinnovabile per una sola volta. 
  6. Per  l'espletamento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  al
direttore generale sono riservati i poteri di direzione e di gestione
non espressamente assegnati alla dirigenza dalla normativa vigente  e
dallo statuto. 
  7. Il direttore generale provvede in particolare: 
    a)   alla   direzione,   all'indirizzo   e    al    coordinamento
dell'articolazione centrale e delle strutture periferiche; 
    b)  alla  predisposizione  e  all'adozione  del  regolamento   di
organizzazione; 
    c) alla predisposizione e all'adozione del bilancio di previsione
finanziario   e   del   rendiconto   su   proposta   del    direttore
amministrativo; 
    d) alla predisposizione dei programmi annuali  e  pluriennali  di
attivita' dell'ARPA; 
    e) all'assegnazione delle  dotazioni  finanziarie  e  strumentali
alla struttura centrale e alle strutture  periferiche,  nonche'  alla
verifica sul loro utilizzo; 
    f) alla gestione del patrimonio e del personale dell'ARPA; 
    g) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualita'  dei
servizi; 
    h) alla redazione di una relazione annuale sull'attivita'  svolta
e sui risultati conseguiti; 
    i) alla stipula delle convenzioni; 
    j) all'approvazione e modifica della dotazione  organica  di  cui
all'art. 23, comma 2. 
  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8  aprile
2013,  n.  39  (disposizioni  in  materia   di   inconferibilita'   e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche  amministrazioni  e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma  dell'art.  1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.  190),  l'incarico  di
direttore  generale  e'  incompatibile  con  ogni   altra   attivita'
professionale e con cariche elettive pubbliche e,  per  i  dipendenti
pubblici, e' subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni
o fuori ruolo. Il  periodo  di  aspettativa  e'  utile  ai  fini  del
trattamento di  quiescenza  e  di  previdenza  ed  i  relativi  oneri
contributivi sono a carico del bilancio dell'ARPA. 
  2. Fermo  restando  quanto  disposto  dal  comma  8,  il  direttore
generale  puo'  essere  autorizzato  dal  Presidente   della   Giunta
regionale all'assunzione di incarichi non retribuiti compatibili  con
lo svolgimento delle  sue  funzioni  nel  rispetto  della  disciplina
vigente in  materia  ed  in  particolare  dell'art.  53  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).