Art. 12 
 
            Assenza o impedimento del direttore generale 
 
  1. In caso di assenza o impedimento o cessazione dall'incarico  del
direttore generale, le relative funzioni sono  svolte  dal  direttore
amministrativo o dal  direttore  tecnico,  su  delega  del  direttore
generale medesimo,  o  in  mancanza  di  delega  dal  direttore  piu'
anziano.