Art. 13 Revoca e cessazione dell'incarico di direttore generale 1. La revoca del direttore generale e' disposta con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, nei casi di: a) mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi; b) grave violazione di legge; c) grave disavanzo imputabile alla sua gestione. 2. Nei casi di revoca di cui al comma 1 ed in ogni altra ipotesi di cessazione dall'incarico, il direttore generale e' sostituito ai sensi dell'art. 12, fino alla nomina del successore, alla quale il Presidente della Giunta regionale provvede entro il termine di tre mesi.