Art. 13 
 
       Revoca e cessazione dell'incarico di direttore generale 
 
  1. La revoca del direttore generale e' disposta  con  provvedimento
motivato del Presidente della Giunta regionale, nei casi di: 
    a) mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi; 
    b) grave violazione di legge; 
    c) grave disavanzo imputabile alla sua gestione. 
  2. Nei casi di revoca di cui al comma 1 ed in ogni altra ipotesi di
cessazione dall'incarico, il  direttore  generale  e'  sostituito  ai
sensi dell'art. 12, fino alla nomina del successore,  alla  quale  il
Presidente della Giunta regionale provvede entro il  termine  di  tre
mesi.