Art. 14 Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri effettivi nominati con deliberazione del Consiglio regionale. I suoi componenti non sono immediatamente rinominabili. 2. Ai fini di cui al comma 1, i revisori devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). 3. Al presidente ed agli altri componenti del collegio spetta un'indennita' annua la cui entita' e' stabilita dalla Giunta regionale.