Art. 14 
 
                        Collegio dei revisori 
 
  1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed e'  composto
da tre membri effettivi  nominati  con  deliberazione  del  Consiglio
regionale. I suoi componenti non sono immediatamente rinominabili. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, i revisori devono essere iscritti nel
registro di cui  al  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39
(attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni
legali dei conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le
direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la   direttiva
84/253/CEE). 
  3. Al presidente ed  agli  altri  componenti  del  collegio  spetta
un'indennita'  annua  la  cui  entita'  e'  stabilita  dalla   Giunta
regionale.