Art. 15 
 
                 Funzioni del collegio dei revisori 
 
  1. Il collegio dei revisori verifica la regolarita' della  gestione
e  la  corretta  applicazione  delle  norme  di  amministrazione,  di
contabilita' e fiscali ai fini della predisposizione degli atti. 
  2. Il collegio dei revisori esercita inoltre le seguenti funzioni: 
    a) controlla l'intera gestione, in base ai criteri di  efficienza
e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'ARPA; 
    b) esprime il parere di congruita' e attendibilita' contabile sul
bilancio di previsione finanziario e  sul  rendiconto  dell'ente,  in
conformita' all'art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010. 
  3. Il collegio dei revisori puo' procedere in qualsiasi momento  ad
atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie  sull'andamento
delle operazioni svolte. 
  4. Il presidente del collegio dei revisori trasmette  al  direttore
generale dell'ARPA i risultati dell'attivita' del collegio. 
  5. Il presidente del collegio dei revisori  trasmette  annualmente,
apposita relazione  sui  risultati  dell'attivita'  del  collegio  al
Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.