Art. 15 Funzioni del collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali ai fini della predisposizione degli atti. 2. Il collegio dei revisori esercita inoltre le seguenti funzioni: a) controlla l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'ARPA; b) esprime il parere di congruita' e attendibilita' contabile sul bilancio di previsione finanziario e sul rendiconto dell'ente, in conformita' all'art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010. 3. Il collegio dei revisori puo' procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte. 4. Il presidente del collegio dei revisori trasmette al direttore generale dell'ARPA i risultati dell'attivita' del collegio. 5. Il presidente del collegio dei revisori trasmette annualmente, apposita relazione sui risultati dell'attivita' del collegio al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.