Art. 9 
 
                               Statuto 
 
  1. L'ARPA adotta un proprio statuto  e  lo  trasmette  alla  Giunta
regionale che, previa acquisizione del parere del Comitato  regionale
di indirizzo e della commissione consiliare competente, provvede alla
sua approvazione. 
  2. Lo statuto stabilisce le norme  fondamentali  di  organizzazione
dell'agenzia e individua in particolare: 
    a) le modalita' di funzionamento degli organi; 
    b) i criteri per l'istituzione delle strutture periferiche e  per
la definizione del relativo ambito territoriale; 
    c) le forme di collaborazione con gli  enti  operanti  nel  campo
della ricerca ambientale; 
    d)  le  modalita'  di  informazione  e  di   partecipazione   che
consentono  ai  cittadini,  alle  associazioni  ambientaliste  e   ai
portatori di interesse di confrontarsi e condividere le problematiche
del territorio; 
    e) i criteri per la redazione del bilancio sociale; 
    f) le  forme  di  raccordo  con  i  territori  o  ambiti  per  la
definizione di attivita' legate alle esigenze territoriali.