Art. 9 Statuto 1. L'ARPA adotta un proprio statuto e lo trasmette alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere del Comitato regionale di indirizzo e della commissione consiliare competente, provvede alla sua approvazione. 2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione dell'agenzia e individua in particolare: a) le modalita' di funzionamento degli organi; b) i criteri per l'istituzione delle strutture periferiche e per la definizione del relativo ambito territoriale; c) le forme di collaborazione con gli enti operanti nel campo della ricerca ambientale; d) le modalita' di informazione e di partecipazione che consentono ai cittadini, alle associazioni ambientaliste e ai portatori di interesse di confrontarsi e condividere le problematiche del territorio; e) i criteri per la redazione del bilancio sociale; f) le forme di raccordo con i territori o ambiti per la definizione di attivita' legate alle esigenze territoriali.