Art. 28
Modificazione dell'art. 66 della legge provinciale
per il Governo del territorio 2015
1. Dopo il comma 3 dell'art. 66 della legge provinciale per il
Governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3,
l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'art. 64 e'
resa dalla struttura provinciale competente in materia di tutela del
paesaggio anche con riguardo:
a) alle strutture che ospitano impianti di radiodiffusione sonora
e televisiva e gli impianti di telecomunicazione, quando cio' e'
previsto dalla relativa disciplina di settore;
b) alle strutture alpinistiche;
c) agli interventi ricadenti in area sciabile individuati dalle
norme di attuazione del piano urbanistico provinciale che, ai sensi
dell'art. 6, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
(legge provinciale sugli impianti a fine 1987) e delle disposizioni
attuative della legge provinciale per il Governo del territorio 2015,
sono autorizzati dalla commissione di coordinamento.»