Art. 24 
 
                 Caratteristiche generali dell'area 
 
  1.  Nella  predisposizione  degli   strumenti   di   pianificazione
urbanistica  i  comuni  programmano   il   fabbisogno   avendo   come
riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi  di  sviluppo  assunte
per la redazione del piano, individuano le  condizioni  urbanistiche,
ambientali e sociali per l'inserimento delle strutture e approvano la
normativa per l'utilizzo e la trasformazione degli immobili volti  ad
ospitare i servizi per la  prima  infanzia  in  coerenza  con  quanto
previsto dalla presente legge e dalle direttive ad essa  collegate  e
nel rispetto della normativa urbanistica regionale. 
   2. I servizi educativi devono essere ubicati in aree  accessibili,
soleggiate, idonee morfologicamente, adeguatamente protette da  fonti
di inquinamento, di  norma  caratterizzate  dalla  presenza  di  zone
verdi.  I  servizi  devono  essere  dotati  di  uno  spazio   esterno
attrezzato per i bambini, salvi casi  particolari  individuati  nella
direttiva di cui all'art. 1, comma 4.