Art. 27 Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale 1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a), e' istituito vincolo di destinazione per quindici anni. Nel caso di finanziamenti concessi a soggetti privati a norma dell'art. 13, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione e' di durata ventennale. 2. La Regione, su richiesta del soggetto beneficiario, puo' autorizzare, qualora sia piu' opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione dell'edificio gia' vincolato, nell'ambito dei servizi educativi, scolastici o sociali per l'infanzia o l'adolescenza, ferma restando la durata del vincolo stesso. 3. La Regione puo' altresi', su richiesta del soggetto beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della scadenza, qualora non sia piu' opportuna in relazione all'interesse pubblico l'originaria finalizzazione dell'immobile. In tale caso la Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo e all'ammontare del contributo erogato, la quota parte dello stesso che il soggetto beneficiario deve restituire alla Regione. 4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate con atto della Giunta regionale. 5. La Giunta regionale stabilisce le modalita' di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 13, comma 4.