Art. 27 
 
         Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti 
                          in conto capitale 
 
  1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima  infanzia
oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell'art.  13,  comma  2,
lettera a), e' istituito vincolo di destinazione per  quindici  anni.
Nel caso  di  finanziamenti  concessi  a  soggetti  privati  a  norma
dell'art. 13, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione  e'  di
durata ventennale. 
  2.  La  Regione,  su  richiesta  del  soggetto  beneficiario,  puo'
autorizzare, qualora sia piu' opportuna  o  funzionale  in  relazione
alle  esigenze  della  programmazione   territoriale,   una   diversa
destinazione dell'edificio gia' vincolato,  nell'ambito  dei  servizi
educativi, scolastici o sociali per l'infanzia o l'adolescenza, ferma
restando la durata del vincolo stesso. 
  3.  La  Regione  puo'   altresi',   su   richiesta   del   soggetto
beneficiario,  autorizzare  la  rimozione  del  vincolo  prima  della
scadenza, qualora non sia piu' opportuna in  relazione  all'interesse
pubblico l'originaria finalizzazione dell'immobile. In tale  caso  la
Giunta regionale stabilisce, in relazione  alla  residua  durata  del
vincolo e all'ammontare del contributo erogato, la quota parte  dello
stesso che il soggetto beneficiario deve restituire alla Regione. 
  4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate con atto
della Giunta regionale. 
  5. La Giunta regionale stabilisce le modalita' di restituzione  del
finanziamento  nel   caso   di   mancato   rilascio   o   di   revoca
dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento, ai  sensi
dell'art. 13, comma 4.