Art. 5 
 
Modalita' di presentazione delle istanze di autorizzazione  (articolo
                 4 della legge regionale n. 51/2009) 
 
  1. Il  legale  rappresentante  della  struttura  sanitaria  privata
presenta  istanza  di  autorizzazione  al  comune  ove  ha  sede   la
struttura. 
  2. Il legale rappresentante della struttura sanitaria privata puo',
al momento della  presentazione  dell'istanza  di  autorizzazione  al
comune, manifestare la volonta' di procedere alla successiva  domanda
di accreditamento istituzionale. 
  3. Nel caso di cui al comma 2 il Comune, o, nei casi previsti dalla
normativa, il soggetto interessato, acquisisce dalla Giunta regionale
sia il parere di compatibilita' che quello di funzionalita'.