Art. 5 Modalita' di presentazione delle istanze di autorizzazione (articolo 4 della legge regionale n. 51/2009) 1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria privata presenta istanza di autorizzazione al comune ove ha sede la struttura. 2. Il legale rappresentante della struttura sanitaria privata puo', al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione al comune, manifestare la volonta' di procedere alla successiva domanda di accreditamento istituzionale. 3. Nel caso di cui al comma 2 il Comune, o, nei casi previsti dalla normativa, il soggetto interessato, acquisisce dalla Giunta regionale sia il parere di compatibilita' che quello di funzionalita'.