Art. 6 
 
Modalita' di effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti
            (articolo 6 della legge regionale n. 51/2009) 
 
  1. Le verifiche sul possesso  dei  requisiti  sono  effettuate  dal
comune territorialmente competente, che si avvale del gruppo  tecnico
regionale  di  verifica,  sui   requisiti   definiti   in   relazione
all'opzione  espressa  dal  legale  rappresentante  della   struttura
sanitaria privata al  momento  della  presentazione  dell'istanza  di
autorizzazione secondo le seguenti modalita': 
    a) verifica sul possesso dei requisiti di cui agli allegati A e B
per  le  strutture  che  abbiano   optato   per   la   sola   domanda
autorizzativa; 
    b) verifica sul possesso dei requisiti di cui all'allegato A  per
le strutture che abbiano manifestato la volonta'  di  procedere  alla
successiva domanda di accreditamento.