Art. 6 Modalita' di effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti (articolo 6 della legge regionale n. 51/2009) 1. Le verifiche sul possesso dei requisiti sono effettuate dal comune territorialmente competente, che si avvale del gruppo tecnico regionale di verifica, sui requisiti definiti in relazione all'opzione espressa dal legale rappresentante della struttura sanitaria privata al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione secondo le seguenti modalita': a) verifica sul possesso dei requisiti di cui agli allegati A e B per le strutture che abbiano optato per la sola domanda autorizzativa; b) verifica sul possesso dei requisiti di cui all'allegato A per le strutture che abbiano manifestato la volonta' di procedere alla successiva domanda di accreditamento.