Art. 7 Adempimenti a carico delle strutture sanitarie private (articolo 10 della legge regionale n. 51/2009) 1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria privata e' tenuto a comunicare tempestivamente al comune, attraverso l'utilizzo di modalita' telematiche di cui all'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009): a) le variazioni del direttore sanitario; b) il nominativo del medico che sostituisce il direttore sanitario in caso di assenza o impedimento; c) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non medico, operante nella struttura; d) le sostituzioni e integrazioni delle attrezzature sanitarie; e) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della societa' titolare della struttura, ivi compreso il cambio di titolarita' della struttura; f) la temporanea sospensione di una o piu' attivita' per periodi superiori ad un mese e fino a un anno prorogabile, per motivate esigenze, per un ulteriore anno; g) la ripresa dell'attivita' sospesa ai sensi della lettera f); h) la definitiva cessazione dell'attivita'; i) con periodicita' triennale la dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti. 2. E' inoltre tenuto a: a) verificare l'assenza di incompatibilita' ai sensi della normativa vigente; b) assicurare la presenza del direttore e del restante personale medico e non medico, previsto dal presente regolamento.