Art. 7 
 
Adempimenti a carico delle strutture sanitarie private  (articolo  10
                  della legge regionale n. 51/2009) 
 
  1. Il legale rappresentante della struttura  sanitaria  privata  e'
tenuto a comunicare tempestivamente al comune, attraverso  l'utilizzo
di modalita' telematiche di cui all'art. 3 della legge  regionale  23
luglio 2009, n. 40 (Legge di  semplificazione  e  riordino  normativo
2009): 
    a) le variazioni del direttore sanitario; 
    b)  il  nominativo  del  medico  che  sostituisce  il   direttore
sanitario in caso di assenza o impedimento; 
    c) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico  e  non
medico, operante nella struttura; 
    d) le sostituzioni e integrazioni delle attrezzature sanitarie; 
    e) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella  natura
giuridica  e  nella  composizione  della  societa'   titolare   della
struttura, ivi compreso il cambio di titolarita' della struttura; 
    f) la temporanea sospensione di una o piu' attivita' per  periodi
superiori ad un mese e fino  a  un  anno  prorogabile,  per  motivate
esigenze, per un ulteriore anno; 
    g) la ripresa dell'attivita' sospesa ai sensi della lettera f); 
    h) la definitiva cessazione dell'attivita'; 
    i)  con  periodicita'  triennale  la  dichiarazione   sostitutiva
attestante il mantenimento dei requisiti. 
  2. E' inoltre tenuto a: 
    a)  verificare  l'assenza  di  incompatibilita'  ai  sensi  della
normativa vigente; 
    b) assicurare la presenza del direttore e del restante  personale
medico e non medico, previsto dal presente regolamento.