Art. 9 
 
Impegno orario ed incompatibilita' del direttore sanitario o  tecnico
  (articolo 11, comma 6 della legge regionale n. 51/2009) 
 
  1. Per lo svolgimento  delle  funzioni  di  direttore  sanitario  o
tecnico e' garantito  un  orario  congruo  rispetto  alle  specifiche
tipologie ed attivita': 
    a) per le strutture private che erogano prestazioni in regime  di
ricovero ospedaliero a ciclo continuativo nonche' diurno per acuti  e
le strutture residenziali per la continuita' ospedale territorio,  la
presenza del direttore medico e' garantita dal  lunedi'  al  venerdi'
con il seguente impegno orario settimanale: 
      1) posti letto fino a 50: almeno 18 ore; 
      2) posti letto compresi tra 51 e 100: almeno 28 ore; 
      3) oltre 100 posti letto: tempo pieno; 
    b) la presenza  del  direttore  sanitario  o  tecnico  presso  le
strutture sanitarie private ambulatoriali e'  garantita  in  base  al
volume dell'attivita' svolta e comunque per almeno il  25  per  cento
delle ore di attivita' assicurate complessivamente  dalla  struttura,
anche su piu' sedi; 
    c)  per  le  strutture  residenziali  in   fase   post-acuta   di
riabilitazione funzionale, le strutture residenziali psichiatriche  e
le strutture terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze
e da gioco d'azzardo, la presenza del direttore tecnico  e'  soggetta
ai seguenti vincoli orari: 
      1) 12 ore settimanali per le strutture residenziali con  numero
di posti letto fino a  60,  eccetto  le  strutture  terapeutiche  per
persone con disturbi da uso di sostanze  e  da  gioco  d'azzardo  che
svolgono  esclusivamente   attivita'   semiresidenziale   ed   quelle
residenziali con un numero di posti letto inferiore a 30 ove non sono
previsti vincoli orari di presenza,  fatta  salva  la  necessita'  di
assicurare il buon funzionamento della struttura; 
      2) 18 ore settimanali per le strutture residenziali con  numero
di posti letto compreso fra 61 e 100. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  alle  unita'
di raccolta del sangue e degli emocomponenti, per  le  quali  non  si
prevede obbligo di orario. 
  3. La funzione  del  direttore  sanitario  o  tecnico  e'  comunque
assicurata per tutto l'arco  della  settimana,  anche  attraverso  la
contattabilita',  al  fine  di  garantire  il  tempestivo  intervento
decisionale in caso di necessita'. 
  4. La funzione di direttore e' incompatibile  con  la  qualita'  di
proprietario, comproprietario, socio o azionista della  societa'  che
gestisce la struttura sanitaria. 
  5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle  strutture
ambulatoriali monospecialistiche.