Art. 9 Impegno orario ed incompatibilita' del direttore sanitario o tecnico (articolo 11, comma 6 della legge regionale n. 51/2009) 1. Per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario o tecnico e' garantito un orario congruo rispetto alle specifiche tipologie ed attivita': a) per le strutture private che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo nonche' diurno per acuti e le strutture residenziali per la continuita' ospedale territorio, la presenza del direttore medico e' garantita dal lunedi' al venerdi' con il seguente impegno orario settimanale: 1) posti letto fino a 50: almeno 18 ore; 2) posti letto compresi tra 51 e 100: almeno 28 ore; 3) oltre 100 posti letto: tempo pieno; b) la presenza del direttore sanitario o tecnico presso le strutture sanitarie private ambulatoriali e' garantita in base al volume dell'attivita' svolta e comunque per almeno il 25 per cento delle ore di attivita' assicurate complessivamente dalla struttura, anche su piu' sedi; c) per le strutture residenziali in fase post-acuta di riabilitazione funzionale, le strutture residenziali psichiatriche e le strutture terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze e da gioco d'azzardo, la presenza del direttore tecnico e' soggetta ai seguenti vincoli orari: 1) 12 ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto fino a 60, eccetto le strutture terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze e da gioco d'azzardo che svolgono esclusivamente attivita' semiresidenziale ed quelle residenziali con un numero di posti letto inferiore a 30 ove non sono previsti vincoli orari di presenza, fatta salva la necessita' di assicurare il buon funzionamento della struttura; 2) 18 ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto compreso fra 61 e 100. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti, per le quali non si prevede obbligo di orario. 3. La funzione del direttore sanitario o tecnico e' comunque assicurata per tutto l'arco della settimana, anche attraverso la contattabilita', al fine di garantire il tempestivo intervento decisionale in caso di necessita'. 4. La funzione di direttore e' incompatibile con la qualita' di proprietario, comproprietario, socio o azionista della societa' che gestisce la struttura sanitaria. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle strutture ambulatoriali monospecialistiche.