Art. 18 Alberghi 1. Sono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che, ubicate in uno o piu' stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e altri servizi accessori e possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. 2. Negli alberghi sono consentite: a) l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); b) l'attivita' di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 28/2005 stessa; c) l'attivita' di centro benessere, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore. 3. Possono assumere la denominazione di «motel» gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei motel sono altresi' assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione. 4. Possono assumere la denominazione di «villaggio albergo» gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di piu' stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela. 5. Negli alberghi e' consentita la presenza di unita' abitative, costituite da uno o piu' locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacita' ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio.