Art. 18 
 
                              Alberghi 
 
  1. Sono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte
al pubblico, che, ubicate in uno o piu' stabili o parti  di  stabili,
forniscono alloggio e altri servizi accessori e possono somministrare
alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai
loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in
occasione di manifestazioni e convegni organizzati. 
  2. Negli alberghi sono consentite: 
    a) l'attivita' di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  al
pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale
7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in  materia
di commercio in  sede  fissa,  su  aree  pubbliche,  somministrazioni
alimenti e bevande,  vendita  di  stampa  quotidiana  e  periodica  e
distribuzione di carburanti); 
    b) l'attivita' di vendita al dettaglio al pubblico, nel  rispetto
delle disposizioni  di  cui  alla  legge  regionale  n. 28/2005  e  a
condizione che la superficie di vendita  complessivamente  realizzata
non sia superiore a  quella  di  un  esercizio  di  vicinato  di  cui
all'art. 15, comma 1, lettera d), della  legge  regionale  n. 28/2005
stessa; 
    c)  l'attivita'  di  centro   benessere,   da   intendersi   come
prestazione di servizi riguardanti la cura del  corpo,  nel  rispetto
dei requisiti strutturali, professionali  ed  organizzativi  previsti
dalle normative di settore. 
  3. Possono  assumere  la  denominazione  di  «motel»  gli  alberghi
ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di  porti  e
approdi turistici, attrezzati  per  la  sosta  e  l'assistenza  delle
autovetture  e/o  delle  imbarcazioni.  Nei   motel   sono   altresi'
assicurati  i  servizi  di  autorimessa,  rifornimento  carburanti  e
riparazione. 
  4. Possono assumere la denominazione  di  «villaggio  albergo»  gli
alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi
in funzione di piu' stabili facenti parte di  un  unico  complesso  e
inseriti in un'area attrezzata per il  soggiorno  e  lo  svago  della
clientela. 
  5. Negli alberghi e' consentita la presenza  di  unita'  abitative,
costituite da uno o piu' locali e  dotate  di  servizio  autonomo  di
cucina, nel limite di una capacita' ricettiva non superiore al 40 per
cento di quella complessiva dell'esercizio.