Art. 20 
 
                             Dipendenze 
 
  1.  Salva  l'ipotesi  del  villaggio  albergo,  nel  caso  in   cui
l'attivita' ricettiva di cui agli articoli 18 e 19  venga  svolta  in
piu' stabili o parte di  stabili,  viene  definito  «casa  madre»  lo
stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i  clienti,
sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria, nonche' gli altri
servizi generali a disposizione della clientela.  Gli  altri  stabili
sono definiti «dipendenze».