Art. 20 Dipendenze 1. Salva l'ipotesi del villaggio albergo, nel caso in cui l'attivita' ricettiva di cui agli articoli 18 e 19 venga svolta in piu' stabili o parte di stabili, viene definito «casa madre» lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria, nonche' gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti «dipendenze».