Art. 21 Alberghi diffusi 1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive a gesstione unitaria, aperte al pubblico e caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere e alloggi in due o piu' edifici separati, vicini tra loro. 2. Gli alberghi diffusi, in conformita' agli strumenti urbanistici comunali, sono localizzati nei centri storici, nei borghi rurali e nei nuclei insediativi in ambito costiero caratterizzati da pregio ambientale, vitalita' e vivibilita' dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti. 3. Per centro storico s'intende la zona territoriale omogenea di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). 4. Per borgo rurale s'intende il nucleo o insediamento in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, caratterizzato dalla presenza di piu' unita' dalla tipologia simile nel territorio esterno alla citta' storica di una comunita', dalla presenza sia di edifici per la residenza sia di rustici e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici di identita'. 5. Per nucleo insediativo in ambito costiero s'intende la porzione di tessuto urbano o insediamento isolato, ancorche' di recente formazione, collocato in prossimita' della fascia costiera e dei siti a maggiore fruizione balneare, caratterizzato dalla presenza di piu' unita' dal la tipologia simile e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici e di identita'. 6. La vitalita' e la vivibilita' dei luoghi ricorrono in presenza di una delle seguenti condizioni: a) il centro storico costituisce polo di attrazione in ragione della presenza dei servizi pubblici o privati di pubblica utilita'; b) il centro storico, il borgo rurale o il nucleo insediativo in ambito costiero presentano emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione turistica, all'artigianato tipico, a itinerari culturali, religiosi o percorsi enologico-gastronomici in zone di produzione con prodotti ad indicazione geografica protetta (IGP), o garantita o a denominazione di origine protetta (DOP). 7. Le unita' abitative di cui e' composto l'albergo diffuso, ad eccezione dei locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune, che possono avere destinazione d'uso turistico-ricettiva, commerciale, direzionale e di servizi, possono mantenere la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere: a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione; b) le condizioni di sicurezza e salubrita' degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente. 8. L'apertura dell'albergo diffuso non puo' essere inferiore a cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare.