Art. 21 
 
                          Alberghi diffusi 
 
  1.  Sono  alberghi  diffusi  le  strutture  ricettive  a  gesstione
unitaria, aperte al pubblico e caratterizzate dalla  centralizzazione
in un unico stabile principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza
e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere e alloggi
in due o piu' edifici separati, vicini tra loro. 
  2. Gli alberghi diffusi, in conformita' agli strumenti  urbanistici
comunali, sono localizzati nei centri storici, nei  borghi  rurali  e
nei nuclei insediativi in ambito costiero  caratterizzati  da  pregio
ambientale, vitalita' e vivibilita' dei  luoghi,  aventi  popolazione
uguale o inferiore a 5.000 abitanti. 
  3. Per centro storico s'intende la zona  territoriale  omogenea  di
cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2  aprile
1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,
di distanza fra  i  fabbricati  e  rapporti  massimi  tra  gli  spazi
destinati  agli  insediamenti  residenziali  e  produttivi  e   spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a
parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi  strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.
17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). 
  4. Per borgo rurale s'intende il nucleo o insediamento  in  stretta
relazione morfologica,  insediativa  e  funzionale  con  il  contesto
rurale, caratterizzato dalla presenza di piu' unita' dalla  tipologia
simile nel territorio esterno alla citta' storica di  una  comunita',
dalla presenza sia di edifici per la residenza sia di rustici e dalla
presenza di  un  impianto  urbanistico  delimitato  nel  quale  siano
presenti elementi caratteristici di identita'. 
  5. Per nucleo insediativo in ambito costiero s'intende la  porzione
di tessuto  urbano  o  insediamento  isolato,  ancorche'  di  recente
formazione, collocato in prossimita' della fascia costiera e dei siti
a maggiore fruizione balneare, caratterizzato dalla presenza di  piu'
unita' dal la tipologia  simile  e  dalla  presenza  di  un  impianto
urbanistico   delimitato   nel   quale   siano   presenti    elementi
caratteristici e di identita'. 
  6. La vitalita' e la vivibilita' dei luoghi ricorrono  in  presenza
di una delle seguenti condizioni: 
    a) il centro storico costituisce polo di  attrazione  in  ragione
della presenza dei servizi pubblici o privati di pubblica utilita'; 
    b) il centro storico, il borgo rurale o il nucleo insediativo  in
ambito costiero presentano emergenze di rilievo  storico,  culturale,
paesaggistico  o  di  tipo  ambientale  naturale,  o  inerenti   alla
vocazione turistica, all'artigianato tipico, a  itinerari  culturali,
religiosi o percorsi enologico-gastronomici in zone di produzione con
prodotti ad indicazione geografica protetta (IGP), o  garantita  o  a
denominazione di origine protetta (DOP). 
  7. Le unita' abitative di cui e'  composto  l'albergo  diffuso,  ad
eccezione  dei  locali  destinati  ai  servizi   di   ricevimento   e
accoglienza e di uso comune, che  possono  avere  destinazione  d'uso
turistico-ricettiva, commerciale, direzionale e di  servizi,  possono
mantenere  la  destinazione   urbanistica   residenziale   e   devono
possedere: 
    a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari  previsti  per  le
case di civile abitazione; 
    b) le condizioni di sicurezza e salubrita' degli edifici e  degli
impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente. 
  8. L'apertura dell'albergo diffuso  non  puo'  essere  inferiore  a
cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare.