Art. 22 Composizione e servizi degli alberghi diffusi 1. Le unita' abitative di cui e' composto l'albergo diffuso possono essere costituite da: a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o piu' locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo, dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia; b) alloggi, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composti da uno o piu' locali, arredati e dotati di locali a uso cucina e bagno autonomi, dotato quest'ultimo di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia. 2. La capacita' ricettiva minima e' di dodici posti letto complessivi. 3. Le unita' abitative sono poste in almeno due edifici autonomi e indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento. 4. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 500 metri dalle singole unita' abitative, misurati nel piu' breve percorso pedonale possibile. 5. Il servizio di ristorazione e di prima colazione puo' essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dalla struttura principale, misurati nel piu' breve percorso pedonale possibile.