Art. 22 
 
            Composizione e servizi degli alberghi diffusi 
 
  1. Le unita' abitative di cui e' composto l'albergo diffuso possono
essere costituite da: 
    a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso
comune, composte da uno o piu' locali, arredate e  dotate  di  locale
bagno autonomo, dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia; 
    b) alloggi, aventi accesso  da  spazi  di  disimpegno  o  di  uso
comune, composti da uno o piu' locali, arredati e dotati di locali  a
uso cucina e  bagno  autonomi,  dotato  quest'ultimo  di  wc,  bidet,
lavabo, vasca da bagno o doccia. 
  2.  La  capacita'  ricettiva  minima  e'  di  dodici  posti   letto
complessivi. 
  3. Le unita' abitative sono poste in almeno due edifici autonomi  e
indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio  di
ricevimento. 
  4. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di  uso  comune  sono
forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza
massima di 500 metri dalle singole  unita'  abitative,  misurati  nel
piu' breve percorso pedonale possibile. 
  5. Il servizio di ristorazione e di  prima  colazione  puo'  essere
affidato ad altri soggetti titolari di esercizi  di  somministrazione
di alimenti e bevande ubicati alla  distanza  massima  di  500  metri
dalla struttura principale, misurati nel piu' breve percorso pedonale
possibile.