Art. 23 
 
                              Condhotel 
 
  1. Sono condhotel, ai  sensi  dell'art.  31  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura  dei  cantieri,
la realizzazione  delle  opere  pubbliche,  la  digitalizzazione  del
Paese,  la  semplificazione  burocratica,  l'emergenza  del  dissesto
idrogeologico  e  per  la  ripresa   delle   attivita'   produttive),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
gli esercizi alberghieri a gestione  unitaria,  aperti  al  pubblico,
composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso comune
o da parti di esse, che forniscono  alloggio,  servizi  accessori  ed
eventualmente vitto, in camere  destinate  alla  ricettivita'  e,  in
forma integrata e complementare, in unita' abitative  a  destinazione
residenziale,  dotate  di  servizio  autonomo  di  cucina,   la   cui
superficie non  puo'  superare  il  40  per  cento  della  superficie
complessiva dei compendi immobiliari  interessati  e,  per  la  parte
residenziale, non puo' in alcun modo beneficiare degli aumenti  delle
cubature  riservate  dagli  strumenti  urbanistici   alle   superfici
destinate a funzioni turistico-ricettive. 
  2. Per le condizioni di esercizio dei condhotel e per la  rimozione
del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi
sugli   esercizi   alberghieri   esistenti   e   limitatamente   alla
realizzazione della  quota  delle  unita'  abitative  a  destinazione
residenziale, si applicano i criteri e le modalita' definiti ai sensi
dell'art. 31, commi 1 e 2, del decreto-legge n.  133/2014  convertito
dalla legge n. 164/2014.